Cassazione Penale, Sentenza n. 35591/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato l'appello ex art. 322 bis avverso il provvedimento del Pubblico Ministero che aveva disposto il non luogo a procedere all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo relativo a 59 autotelai Volvo. V.F.S. sosteneva l'assenza di prova dell'effettiva alienazione dei telai e la mancata verifica della buona fede degli acquirenti, in particolare per la mancanza dei certificati di origine detenuti dalla stessa V.F.S.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 591, comma 1, lett. b, c.p.p.). Ha ritenuto che il motivo addotto fosse in realtà un vizio di motivazione e non una questione di violazione di legge deducibile con ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.). Inoltre la Corte ha sottolineato che le questioni attinenti alle modalità di esecuzione del sequestro (come quelle dedotte dalla ricorrente) vanno dedotte con l'incidente di esecuzione e non con il riesame o l'appello ex art. 322 bis. Ha confermato che il Pubblico Ministero ha la competenza a fissare le modalità esecutive (art. 655 c.p.p. e art. 92 disp. att.). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Base per dichiarare inammissibile il ricorso perché non è ammessa impugnazione del provvedimento in contestazione in quella forma
art. 325 cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge contro provvedimenti su misure cautelari reali; i motivi di mera motivazione non sono ammessi
art. 606, lett. b, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente come parametro, ma la Corte ha rilevato che il motivo era di motivazione e non una violazione di legge deducibile ai sensi di questa disposizione
art. 322 bis cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali; la Corte precisa i limiti dei motivi proponibili con tale rimedio
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che il riesame e l'appello possono trattare l'esistenza o la persistenza dei presupposti della misura cautelare, non le modalità esecutive
art. 655, comma 1, cod. proc. pen.
Attribuisce al Pubblico Ministero il potere di fissare le modalità esecutive del sequestro preventivo, giustificando la legittimità del provvedimento impugnato
art. 92 disp. att. cod. proc. pen.
Conferma la competenza del Pubblico Ministero nell'ambito delle modalità di esecuzione del provvedimento di sequestro
art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'incidente di esecuzione, che era la procedura corretta per contestare le modalità di esecuzione del sequestro
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e possibili ammende in caso di inammissibilità/difetto procedurale; applicata per imporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000
art. 23, co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Richiamati come base per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; attengono alle modalità procedurali seguite nella trattazione del ricorso
Massime di principio
- Contestate le modalità di esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo (es. mancata produzione di certificati, contestazione dell'alienazione) vanno dedotte con l'incidente di esecuzione e non con il riesame o l'appello ex art. 322 bis.
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti sulle misure cautelari reali è limitato alle violazioni di legge (art. 325 c.p.p.); i vizi di motivazione non rilevano ai fini di ammissione.
- Per mettere in discussione l'esistenza o la persistenza dei presupposti del sequestro si può utilizzare il riesame o l'appello previsto dalla disciplina delle misure cautelari reali; occorre però qualificare correttamente il motivo.
- Il Pubblico Ministero ha competenza nella fissazione delle modalità esecutive del sequestro (art. 655 c.p.p. e art. 92 disp. att.); le decisioni in tal senso possono essere legittimamente adottate e resistono a impugnazioni mal inquadrate.
- Prima di proporre impugnazioni è essenziale valutare quale sia il rimedio processuale corretto (incidente di esecuzione vs. appello/riesame vs. ricorso per cassazione) per evitare inammissibilità e sanzioni.
- In situazioni con contestazione della titolarità o dell'alienazione di beni (es. mancanza dei certificati di origine), raccogliere e presentare la prova documentale nel procedimento esecutivo o nell'incidente di esecuzione è decisivo.
- Ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); valutare la fondatezza procedurale oltre che sostanziale prima di impugnare.
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