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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16224/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario crediti)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, in via monitoria, di somme asseritamente dovute per prestazioni sanitarie rese da una casa di cura privata accreditata provvisoriamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 e cedute alla società ricorrente. La società aveva chiesto il pagamento dell’acconto del 70% su alcune fatture; l’azienda sanitaria aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando la misura del credito per presunte decurtazioni risultanti da controlli. In primo grado il tribunale aveva revocato il decreto per difetto di prova dei fatti costitutivi del credito. In appello la società sosteneva che un diverso decreto ingiuntivo non opposto, emesso per il saldo del 30% delle medesime fatture, avesse formato giudicato esterno sull’esistenza del rapporto di accreditamento e del contratto scritto, precludendo ogni ulteriore contestazione. La Corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo che quel decreto non fosse idoneo a fondare il giudicato sulle questioni dedotte, sia perché privo di una specifica ratio decidendi, sia perché riferito a fatti costitutivi ritenuti diversi. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione dell’art. 2909 c.c., lamentando che il giudicato del decreto ingiuntivo non opposto coprisse anche i presupposti logico-giuridici del credito, cioè accreditamento e contratto scritto; con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per travisamento documentale, poiché la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che alcune fatture si riferissero a prestazioni del 2010, mentre erano relative a prestazioni rese nel dicembre 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha ritenuto che, nel caso di prestazioni sanitarie rese nell’ambito di un unico rapporto annuale di accreditamento, il decreto ingiuntivo non opposto emesso per il saldo del 30% delle medesime fatture avesse efficacia di giudicato anche sui presupposti logico-giuridici comuni, ossia sull’esistenza dell’accreditamento provvisorio e del valido contratto scritto per l’annualità 2009. Ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva erroneamente letto le fatture di gennaio 2010 come riferite a prestazioni dell’anno 2010, mentre esse riguardavano prestazioni del dicembre 2009. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale copre non solo il dispositivo, ma anche gli accertamenti di fatto e i presupposti logico-giuridici necessari della decisione, se relativi allo stesso rapporto e ai medesimi elementi costitutivi dell’azione

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato formale si riflette sul giudicato sostanziale, che preclude il riesame dei punti già definiti

  • art. 34 c.p.c.

    la preclusione del giudicato riguarda la pregiudizialità in senso logico-giuridico e non solo quella in senso tecnico

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione di legge in relazione all’esclusione del giudicato

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto come nullità della sentenza per travisamento di evidenze documentali

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato per distinguere le obbligazioni periodiche o di durata dalle obbligazioni derivanti da un unico rapporto contrattuale annuale

  • art. 9 del contratto sottoscritto in data 16/12/2009

    richiamato come base contrattuale del pagamento del saldo del 30% delle fatture relative all’annualità 2009

Massime di principio

  • Quando tra le stesse parti esistano due giudizi relativi al medesimo rapporto contrattuale e a identiche prestazioni, il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto copre non solo il credito azionato, ma anche i presupposti necessari e logico-giuridici della pretesa, se comuni alle successive domande fondate sullo stesso rapporto.
  • Nel giudizio di legittimità, chi invoca il giudicato esterno deve rispettare l’onere di autosufficienza, trascrivendo il contenuto essenziale dell’atto o della decisione su cui fonda la preclusione.
  • Le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, quando inserite in un rapporto annuale unitario regolato da un contratto scritto e da un meccanismo di acconto/saldo, non costituiscono obbligazioni periodiche autonome ai fini del giudicato, ma vicende di un unico rapporto contrattuale.
  • In presenza di un unico rapporto annuale, il giudicato su un decreto ingiuntivo relativo a una quota del corrispettivo vale anche per l’altra quota, se entrambe si riferiscono alle medesime prestazioni e allo stesso titolo negoziale.
  • Il giudicato esterno nei rapporti di durata opera sui fatti costitutivi e sugli aspetti permanenti del rapporto, ma non su elementi variabili o su periodi diversi quando il fatto costitutivo muta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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