Cassazione Penale, Sentenza n. 17101/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato, in larga parte, la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione dell'intero complesso aziendale della fallita Copin e per bancarotta documentale. Le censure svolte in cassazione contestavano: 1) la mancata indicazione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza; 2) vizi di motivazione circa la ricostruzione della distrazione aziendale (in particolare la rinuncia a un appalto del 2008 di oltre 4 milioni e la presunta attribuzione di commesse a NTN per 400/500 mila euro); 3) vizi di motivazione rispetto alla qualificazione di bancarotta documentale e alla presunta possibilità di ricostruire la contabilità; 4) la valutazione del valore dell'avviamento; 5) il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'omessa trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe non comporta nullità se il corpo della sentenza contiene la enunciazione dei fatti; ha confermato la fondatezza della valutazione dei giudici di merito sui "indici di fraudolenza" (cessioni a prezzo risibile, locazione senza corrispettivo, traslazione di appalti, collegamenti societari e familiari fra Copin e NTN), sulla riconducibilità di NTN al gruppo familiare, e sulla effettiva lesione patrimoniale della massa creditoria (richiamando il contratto 6139/2008 e la documentazione probatoria). Ha ritenuto infondati e aspecifici i rilievi sulla ricostruzione contabile e sulla quantificazione dell'avviamento, e ha escluso la sussistenza dell'attenuante della particolare tenuità del danno avendo i giudici di merito quantificato il danno in misura rilevante (almeno pari alla commessa del 2008). Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e a una ammenda alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 546 cod. proc. pen.
La Corte interpreta che la mancata trascrizione delle imputazioni nell'epigrafe non determina automaticamente nullità della sentenza se il corpo del provvedimento contiene la descrizione della contestazione; la nullità sanzionata dall'art. 546 riguarda la mancanza o incompletezza del dispositivo.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Riferimento procedurale alla richiesta di discussione orale formulata dal difensore; utilizzato come dato di procedimento, senza impatto sulla decisione di merito.
art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito)
Riferimento procedurale alla proroga della disciplina processuale collegata alla richiesta di discussione orale; citazione meramente formale nel processo.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato nel ricorso per analogia nella richiesta di riconoscimento di una attenuante autonoma; la Corte ritiene il parallelismo giuridicamente inconsistente e irrilevante ai fini della valutazione della tenuità del danno nel reato di bancarotta.
Massime di principio
- L'omissione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non comporta automaticamente nullità se il corpo della sentenza espone chiaramente i fatti e gli addebiti; la nullità riguarda invece la mancanza o incompletezza del dispositivo.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie di merito salvo vizio di diritto: le contestazioni generiche o la mera richiesta di diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, rilevano gli 'indici di fraudolenza' quali trasferimenti parcellizzati di beni, cessioni a soggetti riconducibili al gruppo familiare o professionale, mancato pagamento del corrispettivo per alienazioni, traslazione di appalti e continuità di attività con le stesse maestranze e locali.
- L'alienazione di cespiti della fallita integra bancarotta per distrazione se non è seguito il pagamento del prezzo pattuito; la locazione o cessione senza corrispettivo è elemento sintomatico di distrazione.
- L'avviamento può essere valutato in sede civile, ma la sua sottrazione integra bancarotta per distrazione soltanto se è stata disposta anche la cessione dell'azienda o dei fattori aziendali idonei a generare l'avviamento; la semplice divergenza di stime non inficia la decisione di merito quando fondata su perizia.
- La richiesta di attenuante per danno di particolare tenuità richiede una valutazione precisa del danno; se il danno è stato ritenuto rilevante dai giudici di merito (anche in base ad un'apposita commessa documentata), l'attenuante non è applicabile.
- Per ottenere accoglimento in cassazione è necessario indicare in modo specifico e documentato i profili processuali o di diritto che si ritengono erroneamente applicati; deduzioni generiche o vaghe sono inammissibili.
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