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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4521/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4/3/2021 con cui il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena per più reati riuniti per continuazione. Il ricorrente contestava: 1) la scelta della pena base (sosteneva che il reato più grave fosse quello indicato nella sentenza sub 1 e non quello indicato come sub 2); 2) che l'aumento di pena applicato per la continuazione (36 mesi) fosse superiore all'aumento complessivo precedentemente fissato dal giudice della cognizione (33 mesi), violando il principio che gli aumenti per i reati-satellite non possono eccedere quelli determinati dal giudice della cognizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto il primo motivo ritenendo corretta la scelta della pena base (quella risultante effettivamente più gravosa dopo le riduzioni per rito era quella della sentenza sub 2). Ha invece accolto il secondo motivo: l'aumento per la continuazione (36 mesi) è stato considerato superiore a quello complessivamente stabilito dal giudice della cognizione (33 mesi), violando il principio giurisprudenziale che impedisce al giudice dell'esecuzione di fissare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quella già determinata nella sentenza irrevocabile. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento per la continuazione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Civitavecchia, ufficio del GIP, per nuovo esame della richiesta in diversa composizione fisica; per il resto il provvedimento è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sostanziale sulle rapine: utilizzata per definire i reati principali e per confrontare la gravità delle pene inflitte nelle diverse sentenze, ai fini della scelta della pena base

  • art. 81 cod. pen.

    Principio della continuazione: richiede al giudice dell'esecuzione di scorporare i reati e individuare il più grave, quindi applicare aumenti autonomi per i reati satellite

  • art. 133 cod. pen.

    Regole per la determinazione della pena: utilizzata come riferimento nel calcolo della pena complessiva e degli aumenti

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza di applicazione del vincolo della continuazione in sede esecutiva e la rideterminazione della pena

  • art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110

    Norma sostanziale sul porto illegittimo di armi, richiamata quale fattispecie incriminatrice fra i reati giudicati

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione, anch'essa richiamata fra le fattispecie considerate nella determinazione complessiva della pena

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino, Rv. 268735)

    Principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile

  • Corte Costituzionale, sent. n. 183 del 03/07/2013

    Principio relativo alla diversa composizione del giudice di rinvio quando una ordinanza in materia di continuazione è annullata, imposto per il rinvio a nuovo esame in diversa composizione

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena per reati dichiarati in continuazione da sentenze diverse, deve prima scorporare i reati e individuare il reato più grave effettivamente sanzionato (tenendo conto anche delle riduzioni per rito), poi applicare aumenti autonomi per i reati satellite
  • Il giudice dell'esecuzione non può fissare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli complessivamente determinati dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile; un aumento eccedente può determinare l'annullamento limitato della decisione
  • La scelta della pena base si valuta sulla concreta entità della pena risultante dalle sentenze (compresa ogni riduzione per rito), non solo sulla qualificazione formale del reato
  • In caso di annullamento dell'ordinanza in materia di continuazione in sede esecutiva, gli atti devono essere rimessi al giudice di rinvio in diversa composizione fisica, conformemente alla giurisprudenza costituzionale
  • Nel riesame dei calcoli di continuazione il giudice dell'esecuzione deve motivare reato per reato gli aumenti applicati, indicando come tali aumenti si raccordano con quelli già fissati nelle sentenze di merito

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