Cassazione Penale, Sentenza n. 38645/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 15/05/2024 che aveva dichiarato inefficace l'ordine di esecuzione emesso il 1/12/2023 dalla Procura della Repubblica di Torino e aveva sospeso l'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che nell'ordine cumulativo fossero comprese due condanne, una della Corte d'appello di Bologna la cui esecuzione era stata sospesa dalla Procura generale di Bologna, e l'altra del Tribunale di Torino per la quale il condannato sosteneva di aver ormai esaurito la pena. Il Procuratore ha dedotto violazione di legge sostenendo che il cumulo emesso dalla Procura di Torino del 1/12/2023 costituisce un nuovo titolo esecutivo (novazione) che ha sostituito il precedente ordine con sospensione della Procura generale di Bologna e che, per la sentenza del Tribunale di Torino, l'esecuzione poteva proseguire senza sospensione perché la condanna era divenuta irrevocabile quando il ricorrente si trovava in stato di custodia cautelare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha affermato che l'emissione del provvedimento di cumulo del 1/12/2023 ha comportato la novazione del titolo esecutivo e, pertanto, la sospensione precedente disposta dalla Procura generale di Bologna non poteva "rivivere". La scissione del rapporto esecutivo operata dal giudice dell'esecuzione per imputare la porzione di pena già espiata ad una sola delle sentenze comprese nel cumulo è stata ritenuta in violazione di legge. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p. e gli atti sono stati trasmessi al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 655 c.p.p. per l'esecuzione.
Norme richiamate
art. 656, comma 9, lett. b) c.p.p.
Consente l'emissione di ordine di esecuzione senza sospensione quando la sentenza è divenuta irrevocabile mentre l'imputato era sottoposto a custodia cautelare per lo stesso titolo; nel caso concreto giustifica il mancato inserimento della sospensione nell'ordine di esecuzione del 1/12/2023.
art. 76 cod. pen.
Sancisce il principio dell'unicità del rapporto esecutivo tra pene concorrenti, principio richiamato per spiegare che il cumulo determina un rapporto esecutivo unitario.
art. 663 c.p.p.
Collega l'unitarietà dell'esecuzione alle regole sul cumulo delle pene e sulla gestione del rapporto esecutivo; usato come fondamento sistematico per la tesi della novazione del titolo esecutivo.
Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021 (Scarcia) e giurisprudenza correlata
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che l'emissione di un provvedimento di cumulo che inglobi una precedente sentenza già in esecuzione comporta la novazione del titolo esecutivo; richiamata per confermare l'illegittimità della "riviviscenza" della sospensione precedente.
art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.
Norma che consente alla Corte di annullare senza rinvio i provvedimenti impugnati quando il vizio dedotto sia manifesto e la causa di annullamento non richieda istruttoria ulteriore; applicata per annullare l'ordinanza impugnata.
art. 655 c.p.p.
Norma richiamata per disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'esecuzione a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- L'emissione di un provvedimento di cumulo delle pene costituisce novazione del titolo esecutivo: il nuovo titolo sostituisce i precedenti e le eventuali misure che li accompagnavano (es. sospensioni) non "rivivono" automaticamente.
- Una volta formato il cumulo le pene detenitive temporanee si considerano come un'unica pena ai fini dell'esecuzione e non è ammessa la separata imputazione della porzione di pena espiata ad uno dei titoli compresi nel cumulo, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- Se la sentenza è divenuta irrevocabile quando l'imputato era in custodia cautelare per lo stesso fatto, l'ordine di esecuzione potrà essere emesso senza sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. b) c.p.p.
- Il giudice dell'esecuzione non può scindere il rapporto esecutivo cumulato per attribuire parti della pena già scontata a singole sentenze incluse nel cumulo; tali decisioni, se erronee, sono soggette a ricorso del pubblico ministero e ad annullamento in Cassazione.
- Nella verifica della legittimità dell'esecuzione occorre sempre controllare le date di irrevocabilità delle sentenze, le date di custodia cautelare e la data di emissione del cumulo per determinare quale titolo prevale e se sussistono sospensioni efficaci.
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