Cassazione Penale, Sentenza n. 172/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fiore impugna la conferma della sentenza di condanna per detenzione a fini di spaccio di 83 involucri di cocaina con riconoscimento della recidiva specifica. Ha dedotto quattro motivi: (1) incompatibilità del giudice di primo grado per avere convalidato l'arresto e applicato misura cautelare agli imputati e per avere pronunciato una sentenza di patteggiamento nei confronti della coimputata, senza che ciò consentisse di giudicare lo stesso giudice nel rito abbreviato; (2) insufficienza della prova per ritenere la sua partecipazione alla detenzione dello stupefacente rinvenuto nell'auto, essendo la terza pochette ritrovata tra il freno a mano e il sedile passeggero e mai rivendicata dalla donna; (3) mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (ipotesi di lieve entità) alla luce del quantitativo rinvenuto e delle perquisizioni negative; (4) errore nel riconoscere la recidiva specifica nonostante l'unico precedente di Fiore fosse un patteggiamento irrevocabile del 16/02/2016, antecedente di oltre cinque anni rispetto al fatto del 20/09/2021.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato i primi tre motivi: (1) l'eccezione di incompatibilità del giudice è infondata, essendo noto al ricorrente lo svolgimento processuale e non essendosi formato tempestivamente un motivo di ricusazione; il solo aver convalidato l'arresto o pronunciato un patteggiamento nei confronti della coimputata non rende automaticamente incompatibile il giudice rispetto al rito alternativo scelto dall'imputato; (2) l'appello relativo alla insufficienza probatoria è inammissibile in questa sede poiché le valutazioni logiche e di fatto operate dai giudici di merito non mostrano vizi di manifesta illogicità; (3) la qualificazione del fatto rispetto all'art. 73 comma 5 è corretta: la Corte ha ritenuto prevalenti la qualità e la quantità della sostanza e il contesto, escludendo la lieve entità. È stato invece accolto il quarto motivo: la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione circa la ritenuta insussistenza della recidiva specifica contestata; perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento della recidiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio sul solo punto, confermando la restante parte della condanna.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen., comma 2
Richiamato tra le norme contestate dal ricorrente in relazione alla possibile incompatibilità del giudice; la Corte però ha ritenuto che gli atti cautelari non generano di per sé incompatibilità rispetto ai riti alternativi.
art. 125 cod. proc. pen.
Citato tra le norme richiamate nel motivo relativo all'incompatibilità; la decisione sottolinea che il patrimonio informativo processuale noto all'imputato al momento della scelta del rito incide sulla valutazione dell'eventuale astensione/ricusazione.
art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. a)
Riferito tra le norme contestate in tema di competenze e riti; la Corte ha ricordato i limiti dell'eccezione di incompatibilità non supportata da specifiche censure.
artt. 187, 192, 533, 546 cod. proc. pen.
Norme procedurali menzionate dal ricorrente nella censura complessiva sull'iter cautelare e decisionale; la Cassazione ha valutato che non sussistono vizi tali da incidere sul giudizio di merito.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sul trattamento penale delle sostanze stupefacenti e sulla possibilità di qualificare il fatto come di lieve entità (comma 5). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso la lieve entità valorizzando quantità, qualità e contesto.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sentenza di patteggiamento resa nei confronti della coimputata e alla sequenza procedurale: la Corte osserva che il provvedimento era conosciuto dall'imputato e non ha costituito motivo automatico di incompatibilità.
art. 452 cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare che la scelta del rito abbreviato è una libera scelta dell'imputato e non implica di per sé che il giudice sia incompatibile per provvedimenti cautelari già adottati.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Specifica sulla lieve entità; la Corte ha applicato il principio secondo cui gli indici vanno valutati globalmente e non necessariamente tutti presenti, giustificando l'esclusione della lieve entità in ragione della quantità e qualità della droga.
artt. 99 e 106 cod. pen.
Richiamati nel quarto motivo relativo alla recidiva e ai criteri per la determinazione della pena; la Corte ha rilevato la mancanza di motivazione sul punto della recidiva specifica.
art. 445 cod. proc. pen.
Citato nella censura sulla motivazione della recidiva; la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano adeguatamente argomentato in ordine al riconoscimento della recidiva.
Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio interpretativo relativo alla valutazione della lieve entità: gli indici devono essere valutati complessivamente e il giudice può motivare la prevalenza di alcuni indici rispetto ad altri.
Massime di principio
- La sola partecipazione del giudice a un provvedimento cautelare o a una sentenza di patteggiamento non rende automaticamente il giudice incompatibile: l'imputato deve tempestivamente attivare gli strumenti di ricusazione o astensione e la conoscenza preventiva degli atti da parte dell'imputato incide sulla valutazione.
- Le valutazioni di fatto e di logica probatoria compiute dai giudici di merito (es. collegamento degli elementi sintomatici e valutazione del comportamento delle parti) sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio di manifesta illogicità, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Ai fini della configurazione della lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 il giudice deve valutare congiuntamente più indici (quantitativi, qualitativi e contestuali); non è necessario che tutti gli indici siano presenti, ma la motivazione deve spiegare perché alcuni indici prevalgono su altri.
- Il riconoscimento della recidiva richiede specifica e comprensibile motivazione: l'omissione di argomentare sul rilievo temporale e sulla rilevanza di precedenti definiti (es. patteggiamento) comporta carenza motivazionale che può giustificare annullamento limitato e rinvio.
- In impugnazione va tenuto conto dei limiti della revisione in Cassazione: si possono censurare gli errori di diritto e le carenze motivazionali, mentre la semplice richiesta di riconsiderare la valutazione dei fatti senza dimostrare illogicità manifesta è inammissibile.
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