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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14829/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una divisione ereditaria: in un precedente giudizio il Tribunale aveva sciolto la comunione ereditaria e attribuito a una coerede un palazzo con l'area scoperta antistante, successivamente presidiata con un passo carrabile e paletti per impedire accessi ritenuti indebiti. Un altro coerede aveva promosso azione possessoria sostenendo di essere stato spogliato o molestato nel possesso della piazzetta, quale area da lui e dai suoi danti causa utilizzata per l'accesso carrabile al proprio immobile; la domanda era stata respinta in primo grado e, poi, in appello. I successivi eredi del coerede soccombente hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione delle norme sul possesso e sulla successione nel possesso, per il mancato riconoscimento del compossesso e del diritto di accesso carrabile sulla piazzetta; 2) ulteriore violazione delle norme sul possesso, per non avere valorizzato una pretesa continuazione dell'uso del bene anche dopo l'immissione in possesso della controparte; 3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente; 4) violazione delle regole sulla prova e per asserito errore di percezione nella valutazione degli elementi istruttori; 5) violazione dell'onere della prova e delle preclusioni difensive, perché la tolleranza dell'uso del bene sarebbe stata affermata tardivamente e senza adeguata contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la sentenza d'appello era munita di motivazione comprensibile e non apparente, mentre gli altri motivi sono stati giudicati infondati. In particolare, la Corte ha affermato che, dopo lo scioglimento della comunione ereditaria e l'assegnazione del bene a una coerede, chi invoca tutela possessoria deve provare l'effettivo esercizio attuale del possesso sul bene conteso; non è sufficiente il richiamo a una situazione pregressa di compossesso, né il semplice titolo di acquisto. La Corte ha inoltre ritenuto nuova, e quindi non esaminabile, la doglianza relativa alla mancata definitività della sentenza di divisione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    definisce il possesso come potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale; dopo la divisione occorre provarne l'effettivo esercizio, non bastando il titolo.

  • art. 1146 c.c.

    la successione nel possesso opera senza materiale apprensione nella successione ereditaria, ma cessa dopo la divisione del compendio comune, quando ciascuno subentra nel possesso della porzione assegnata.

  • art. 1168 c.c.

    l'azione di reintegrazione richiede la prova dello spoglio di un possesso attuale e tutelabile.

  • art. 1170 c.c.

    richiamato insieme alla tutela possessoria, ma la Corte ha escluso la lesione possessoria dedotta.

  • art. 776 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza autonoma decisione della Corte su di esso.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    delimita i vizi denunciabili in cassazione; il vizio motivazionale ex n. 5 è ristretto al minimo costituzionale e non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione apparente, mancante o incomprensibile, non per semplice insufficienza o contraddittorietà non decisiva.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha escluso che vi fosse un errore di percezione idoneo a integrare il vizio denunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente gli elementi istruttori.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per contestare la deduzione tardiva della tolleranza; la Corte ha escluso l'incidenza del rilievo perché riferito a un'argomentazione ad abundantiam.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il possesso attuale e la sua lesione incombe a chi agisce in reintegrazione dopo la divisione.

  • art. 282 c.p.c.

    richiamato per affermare che la sentenza di divisione non definitiva non sarebbe provvisoriamente esecutiva; la questione è stata però ritenuta nuova e non esaminabile.

  • art. 460 c.c.

    il chiamato all'eredità subentra nel possesso dei beni ereditari e può proporre azioni possessorie anche prima dell'accettazione.

  • art. 12 preleggi

    utilizzato per leggere l'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo, come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie possessorie tra coeredi, la successione nel possesso opera nella fase di comunione ereditaria, ma dopo lo scioglimento della comunione ciascun condividente deve provare un possesso effettivo e attuale sulla porzione che assume lesa.
  • Il semplice titolo di proprietà o l'assegnazione giudiziale del bene non bastano, da soli, a dimostrare il possesso tutelabile: il titolo può al più corroborare la prova del fatto possessorio.
  • Quando si propone azione di reintegrazione o di manutenzione dopo la divisione ereditaria, la tutela presuppone la dimostrazione di uno spoglio o di una molestia incidente su un possesso concretamente esercitato dal soggetto che agisce.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto alle anomalie motivazionali radicali; non sono deducibili la mera insufficienza, la non condivisibilità o la diversa lettura delle prove.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'affermazione della sentenza svolta ad abundantiam e priva di incidenza sulla decisione, per difetto di interesse.
  • La questione nuova che non risulti dedotta nei gradi di merito non può essere scrutinata in cassazione, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averla tempestivamente proposta in precedenza.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiDiritti realiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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