Cassazione Civile, Ordinanza n. 14829/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una divisione ereditaria: in un precedente giudizio il Tribunale aveva sciolto la comunione ereditaria e attribuito a una coerede un palazzo con l'area scoperta antistante, successivamente presidiata con un passo carrabile e paletti per impedire accessi ritenuti indebiti. Un altro coerede aveva promosso azione possessoria sostenendo di essere stato spogliato o molestato nel possesso della piazzetta, quale area da lui e dai suoi danti causa utilizzata per l'accesso carrabile al proprio immobile; la domanda era stata respinta in primo grado e, poi, in appello. I successivi eredi del coerede soccombente hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione delle norme sul possesso e sulla successione nel possesso, per il mancato riconoscimento del compossesso e del diritto di accesso carrabile sulla piazzetta; 2) ulteriore violazione delle norme sul possesso, per non avere valorizzato una pretesa continuazione dell'uso del bene anche dopo l'immissione in possesso della controparte; 3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente; 4) violazione delle regole sulla prova e per asserito errore di percezione nella valutazione degli elementi istruttori; 5) violazione dell'onere della prova e delle preclusioni difensive, perché la tolleranza dell'uso del bene sarebbe stata affermata tardivamente e senza adeguata contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la sentenza d'appello era munita di motivazione comprensibile e non apparente, mentre gli altri motivi sono stati giudicati infondati. In particolare, la Corte ha affermato che, dopo lo scioglimento della comunione ereditaria e l'assegnazione del bene a una coerede, chi invoca tutela possessoria deve provare l'effettivo esercizio attuale del possesso sul bene conteso; non è sufficiente il richiamo a una situazione pregressa di compossesso, né il semplice titolo di acquisto. La Corte ha inoltre ritenuto nuova, e quindi non esaminabile, la doglianza relativa alla mancata definitività della sentenza di divisione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
definisce il possesso come potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale; dopo la divisione occorre provarne l'effettivo esercizio, non bastando il titolo.
art. 1146 c.c.
la successione nel possesso opera senza materiale apprensione nella successione ereditaria, ma cessa dopo la divisione del compendio comune, quando ciascuno subentra nel possesso della porzione assegnata.
art. 1168 c.c.
l'azione di reintegrazione richiede la prova dello spoglio di un possesso attuale e tutelabile.
art. 1170 c.c.
richiamato insieme alla tutela possessoria, ma la Corte ha escluso la lesione possessoria dedotta.
art. 776 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza autonoma decisione della Corte su di esso.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
delimita i vizi denunciabili in cassazione; il vizio motivazionale ex n. 5 è ristretto al minimo costituzionale e non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione.
art. 132 c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione apparente, mancante o incomprensibile, non per semplice insufficienza o contraddittorietà non decisiva.
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha escluso che vi fosse un errore di percezione idoneo a integrare il vizio denunciato.
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente gli elementi istruttori.
art. 167 c.p.c.
richiamato per contestare la deduzione tardiva della tolleranza; la Corte ha escluso l'incidenza del rilievo perché riferito a un'argomentazione ad abundantiam.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare il possesso attuale e la sua lesione incombe a chi agisce in reintegrazione dopo la divisione.
art. 282 c.p.c.
richiamato per affermare che la sentenza di divisione non definitiva non sarebbe provvisoriamente esecutiva; la questione è stata però ritenuta nuova e non esaminabile.
art. 460 c.c.
il chiamato all'eredità subentra nel possesso dei beni ereditari e può proporre azioni possessorie anche prima dell'accettazione.
art. 12 preleggi
utilizzato per leggere l'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo, come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
Massime di principio
- Nelle controversie possessorie tra coeredi, la successione nel possesso opera nella fase di comunione ereditaria, ma dopo lo scioglimento della comunione ciascun condividente deve provare un possesso effettivo e attuale sulla porzione che assume lesa.
- Il semplice titolo di proprietà o l'assegnazione giudiziale del bene non bastano, da soli, a dimostrare il possesso tutelabile: il titolo può al più corroborare la prova del fatto possessorio.
- Quando si propone azione di reintegrazione o di manutenzione dopo la divisione ereditaria, la tutela presuppone la dimostrazione di uno spoglio o di una molestia incidente su un possesso concretamente esercitato dal soggetto che agisce.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto alle anomalie motivazionali radicali; non sono deducibili la mera insufficienza, la non condivisibilità o la diversa lettura delle prove.
- È inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'affermazione della sentenza svolta ad abundantiam e priva di incidenza sulla decisione, per difetto di interesse.
- La questione nuova che non risulti dedotta nei gradi di merito non può essere scrutinata in cassazione, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averla tempestivamente proposta in precedenza.
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