Cassazione Penale, Sentenza n. 1072/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambe le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che le aveva condannate per reati commessi durante una manifestazione di protesta. Gentile deduce vizio di motivazione e contestazione dell'identificazione, sostenendo che gli elementi addotti (sopracciglio curato e scarpe) non risultano congiuntamente nelle immagini. Monaci prospetta tre motivi: (1) discrepanza tra il dispositivo letto in udienza (assoluzione per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.) e la sentenza poi depositata che conferma la condanna; (2) vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sostenendo che la sua condotta era mera resistenza passiva (urlare, puntare i piedi, divincolarsi) e non idonea a integrare il reato; (3) doglianza sul rigetto della non punibilità per particolare tenuità, considerando la sua incensuratezza, occasionalità e brevità della condotta, nonché la presunta incoerenza della sentenza rispetto ad altri imputati.
La decisione
Per Gentile: il ricorso è dichiarato inammissibile per doglianza di fatto non fondata, ritenendo la motivazione logica e il quadro probatorio complessivo sufficientemente rassicurante (più elementi identificativi e il riconoscimento da parte di un operatore di polizia). Gentile è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Per Monaci: il primo motivo è ritenuto fondato: si riscontra la discrasia tra il dispositivo letto in udienza (assoluzione per particolare tenuità) e la sentenza motivata poi depositata che conferma la condanna; tale mutamento della statuizione è essenziale e non sanabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., pertanto la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio. Il terzo motivo (tenuità) è assorbito dal rinvio; il secondo motivo (sussistenza del reato) è invece respinto: la Corte conferma che la condotta, anche se descritta come 'puntare i piedi' o divincolarsi, ha comportato impiego di forza fisica tale da non potersi qualificare come mera opposizione passiva, essendo necessario l'intervento di più operatori per contenerla, e quindi fondato il giudizio di sussistenza del reato.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato contestato a una delle imputate; applicazione e valutazione della sua configurabilità da parte della Corte di merito
art. 337 cod. pen.
Altro titolo di reato contestato; valutato congiuntamente nel quadro probatorio relativo alla manifestazione di protesta
art. 131‑bis cod. pen.
Previsione della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione è decisiva per il capo relativo a Monaci e la discrepanza fra dispositivo e motivazione ha reso necessaria l'annullamento con rinvio per nuovo esame di tale causa di non punibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile; applicata per condannare Gentile al versamento di una somma alla cassa delle ammende
art. 130 cod. proc. pen.
Richiamato nel senso che il mutamento essenziale della statuizione (assoluzione vs condanna) non è emendabile con la procedura semplificata prevista da questo articolo
Massime di principio
- L'identificazione dell'autore di un fatto non richiede un singolo elemento probatorio decisivo se il quadro complessivo, costituito da plurimi elementi concordanti (abbigliamento, segni somatici, riconoscimento di testimoni), risulta rassicurante e logicamente motivato.
- La discrepanza tra il dispositivo pronunciato in udienza e la sentenza depositata con motivazione rappresenta un vizio formale e sostanziale che può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per un nuovo giudizio, specie se incide sulla decisione di assoluzione/condanna o sull'applicazione di cause di non punibilità come l'art. 131‑bis c.p.
- La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede valutazione concreta: non è necessariamente 'passiva' il divincolarsi o il puntare i piedi se tali comportamenti implicano impiego di forza fisica in funzione antagonista che espone gli agenti a rischio e rende necessario l'intervento di più operatori.
- La non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva degli elementi personali e del fatto (incensuratezza, occasionalità, breve durata, esiguità delle conseguenze); tale valutazione deve emergere chiaramente nella motivazione e non può essere sostituita da contraddizioni formali tra dispositivo e motivazione.
- I ricorsi fondati su doglianze di fatto non sorrette da un adeguato ragionamento giuridico e probatorio possono essere dichiarati inammissibili e sanzionati ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque cruciale formulare motivi di impugnazione che travalichino la mera controversia valutativa dei fatti quando si ricorre in Cassazione.
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