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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2502/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di furto aggravato (art. 625 c.1 n.2 e n.7 c.p.) per aver realizzato un allaccio abusivo collegando l'impianto condominiale ascensore/luce al proprio appartamento. Il ricorso per cassazione, proposto dall'avv. Leonardo Nicotra, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la qualificazione dell'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n.2), atteso che l'imputato avrebbe solo collegato una prolunga alla presa; 2) in subordine che sarebbe dovuta ricorrere l'aggravante del mezzo fraudolento invece della violenza sulle cose; 3) errore nell'applicazione dell'aggravante di cui al n.7 (la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto riguardasse una cosa destinata a pubblica utilità invece che una cosa destinata a pubblico servizio).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i primi due motivi confermando che ricorre l'aggravante della violenza sulle cose perché l'imputato, collegando con un cavo l'impianto condominiale all'appartamento, ha modificato il percorso dell'energia elettrica mutandone la destinazione e rendendosi indebito utilizzatore. Ha altresì confermato l'aggravante prevista dal n.7 (cosa destinata a pubblica utilità), perché l'edificio era di proprieta' comunale e destinato ad alloggi popolari. In conseguenza di ciò il reato è procedibile d'ufficio (art. 624 c.3 c.p.). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.

    L'art. 625 n.2 può applicarsi quando per consumare il furto si eserciti "violenza sulle cose" intesa come danneggiamento, guasto, trasformazione o mutamento di destinazione di una cosa altrui; il n.7 si applica quando la cosa oggetto del furto è destinata a pubblica utilità. Nel caso di furto di energia elettrica l'alterazione del percorso elettrico tramite cavo integra la violenza sulle cose e, se la cosa è in edificio comunale destinato ad alloggi popolari, ricorre la destinazione a pubblica utilità.

  • art. 392, comma secondo, cod. pen.

    Definisce la nozione di "violenza sulle cose" come il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione della cosa; la Corte usa questa definizione per collegare il fatto materiale (modifica del percorso elettrico) all'aggravante.

  • art. 624, comma terzo, cod. pen.

    Stabilisce che in presenza di determinate circostanze aggravanti la procedibilità del reato è d'ufficio; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime processuale.

  • art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen.

    Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha considerato i motivi sollevati come manifestamente infondati rispetto alle valutazioni di fatto e diritto dei giudici di merito.

Massime di principio

  • L'allaccio abusivo di energia elettrica può integrare il reato di furto aggravato con l'aggravante della violenza sulle cose se l'illecito comporta una modifica o un danno a cose altrui (es. circuito, impianto, percorso elettrico) strumentale all'appropriazione dell'energia.
  • Non è necessario che la violenza sia esercitata direttamente sulla cosa oggetto di sottrazione (l'energia); è sufficiente che venga alterata un'altra cosa strumentale (cavi, impianto) in modo da mutarne la destinazione o il funzionamento.
  • Se la cosa sottratta è connessa a un immobile o impianto di proprieta' pubblica o destinato a servizi/usi di pubblica utilità (es. alloggi popolari, impianti comunali) può ricorrere l'aggravante prevista dall'art. 625 n.7.
  • Quando ricorrono le aggravanti rilevanti la procedibilità può essere d'ufficio; ciò incide sulle scelte difensive e sulle opportunità processuali.
  • In casi simili la strategia difensiva utile è dimostrare l'assenza di una modifica sostanziale dell'impianto (nessun danneggiamento o mutamento di destinazione) o che il fatto si sia svolto tramite espedienti fraudolenti senza alterazione materiale, prospettando così l'eventuale diversa qualificazione dell'aggravante.
  • Le decisioni dei giudici di merito ben motivate, che forniscono un quadro argomentativo coerente sui fatti e sui collegamenti causali (es. come l'allaccio ha mutato il flusso energetico), sono difficili da rimettere in discussione in cassazione se i motivi prospettati sono essenzialmente di merito.

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