Cassazione Penale, Sentenza n. 2502/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di furto aggravato (art. 625 c.1 n.2 e n.7 c.p.) per aver realizzato un allaccio abusivo collegando l'impianto condominiale ascensore/luce al proprio appartamento. Il ricorso per cassazione, proposto dall'avv. Leonardo Nicotra, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la qualificazione dell'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n.2), atteso che l'imputato avrebbe solo collegato una prolunga alla presa; 2) in subordine che sarebbe dovuta ricorrere l'aggravante del mezzo fraudolento invece della violenza sulle cose; 3) errore nell'applicazione dell'aggravante di cui al n.7 (la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto riguardasse una cosa destinata a pubblica utilità invece che una cosa destinata a pubblico servizio).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i primi due motivi confermando che ricorre l'aggravante della violenza sulle cose perché l'imputato, collegando con un cavo l'impianto condominiale all'appartamento, ha modificato il percorso dell'energia elettrica mutandone la destinazione e rendendosi indebito utilizzatore. Ha altresì confermato l'aggravante prevista dal n.7 (cosa destinata a pubblica utilità), perché l'edificio era di proprieta' comunale e destinato ad alloggi popolari. In conseguenza di ciò il reato è procedibile d'ufficio (art. 624 c.3 c.p.). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.
L'art. 625 n.2 può applicarsi quando per consumare il furto si eserciti "violenza sulle cose" intesa come danneggiamento, guasto, trasformazione o mutamento di destinazione di una cosa altrui; il n.7 si applica quando la cosa oggetto del furto è destinata a pubblica utilità. Nel caso di furto di energia elettrica l'alterazione del percorso elettrico tramite cavo integra la violenza sulle cose e, se la cosa è in edificio comunale destinato ad alloggi popolari, ricorre la destinazione a pubblica utilità.
art. 392, comma secondo, cod. pen.
Definisce la nozione di "violenza sulle cose" come il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione della cosa; la Corte usa questa definizione per collegare il fatto materiale (modifica del percorso elettrico) all'aggravante.
art. 624, comma terzo, cod. pen.
Stabilisce che in presenza di determinate circostanze aggravanti la procedibilità del reato è d'ufficio; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime processuale.
art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen.
Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha considerato i motivi sollevati come manifestamente infondati rispetto alle valutazioni di fatto e diritto dei giudici di merito.
Massime di principio
- L'allaccio abusivo di energia elettrica può integrare il reato di furto aggravato con l'aggravante della violenza sulle cose se l'illecito comporta una modifica o un danno a cose altrui (es. circuito, impianto, percorso elettrico) strumentale all'appropriazione dell'energia.
- Non è necessario che la violenza sia esercitata direttamente sulla cosa oggetto di sottrazione (l'energia); è sufficiente che venga alterata un'altra cosa strumentale (cavi, impianto) in modo da mutarne la destinazione o il funzionamento.
- Se la cosa sottratta è connessa a un immobile o impianto di proprieta' pubblica o destinato a servizi/usi di pubblica utilità (es. alloggi popolari, impianti comunali) può ricorrere l'aggravante prevista dall'art. 625 n.7.
- Quando ricorrono le aggravanti rilevanti la procedibilità può essere d'ufficio; ciò incide sulle scelte difensive e sulle opportunità processuali.
- In casi simili la strategia difensiva utile è dimostrare l'assenza di una modifica sostanziale dell'impianto (nessun danneggiamento o mutamento di destinazione) o che il fatto si sia svolto tramite espedienti fraudolenti senza alterazione materiale, prospettando così l'eventuale diversa qualificazione dell'aggravante.
- Le decisioni dei giudici di merito ben motivate, che forniscono un quadro argomentativo coerente sui fatti e sui collegamenti causali (es. come l'allaccio ha mutato il flusso energetico), sono difficili da rimettere in discussione in cassazione se i motivi prospettati sono essenzialmente di merito.
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