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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22829/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Megna impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), con l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. La contestazione si fonda su intercettazioni che, secondo l'ordinanza, indicano il ruolo di Megna come "corriere" e intermediario per il trasferimento e la collocazione di ingenti quantitativi di droga dal territorio calabrese alla zona piemontese (Torino), riferimenti al suo soprannome "papero", alla gestione di partite e a somme (es. pacco/84.000 euro), nonché collegamenti con vertici della consorteria. La difesa ha contestato l'identificazione, la genericità e la insufficienza delle intercettazioni, la confusione con attività lecite (commercio ortofrutticolo e cannabis legale), la mancata considerazione della memoria difensiva, l'assenza di "affectio societatis" nonché la carenza delle esigenze cautelari e la possibilità di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il GIP avessero formato una piattaforma indiziaria grave e circostanziata sufficiente a giustificare la custodia cautelare: le intercettazioni, lette nel contesto, individuavano il ruolo concreto di Megna (uso del soprannome "papero" associato al nome "Antonio", riferimenti a quantitativi, prezzi, incontri con acquirenti, sospetto riguardo al pacco e alla somma di 84.000 euro). La Corte ha escluso che le censure difensive costituissero valutazioni di diritto rilevanti in questa sede, essendo per lo più questioni di merito e rivalutazione fattuale non consentita in Cassazione. Ha altresì ritenuto congrua la valutazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. (favorire la consorteria 'ndranghetista) e fondate le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di mantenimento dei contatti operativi anche in ambito domiciliare), respingendo anche i motivi aggiunti che non hanno dimostrato contraddittorià capace di mutare il giudizio cautelare.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    individuato quale norma che disciplina la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari; richiamata per il rito e la competenza del giudice che ha confermato la misura.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata per qualificare l'imputazione principale contro Megna e ritenuta congruamente sorretta da grave indiziario.

  • art. 416-bis, comma 1, c.p. (menzionato come 416-bis.1)

    aggravante relativa alla commissione di reati in favore di associazioni mafiose; la Corte ha condiviso la valutazione che l'attività di traffico di droga fosse funzionale e vantaggiosa per la struttura di 'ndrangheta e dunque integra l'aggravante.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamato nel ricorso in relazione ai criteri di applicazione delle misure cautelari e alla individuazione dell'"affectio societatis"; la Corte ha ritenuto le censure sul punto inammissibili o comunque risolvibili solo con una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    menzionata in relazione alla presunzione di pericolosità (recidiva/reiterazione) che il giudice può valorizzare; la Corte ha indicato che il Tribunale non si è limitato a tale presunzione, ma ha valutato anche la gravità intrinseca dei fatti.

  • art. 274 lett. a) e lett. c) cod. proc. pen.

    richiamate come tipi di esigenze cautelari valutate (pericolo di fuga e di inquinamento delle prove/ reiterazione); la Corte ha ritenuto motivate le conclusioni del Tribunale circa l'inidoneità di misure più blande.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamata in relazione all'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso; la Corte ne prende atto e procede alla valutazione di merito/dei profili di legittimità.

Massime di principio

  • Intercettazioni che citano soprannomi o nomi, se lette nel contesto e collegate ad elementi oggettivi (incontri, quantitativi, prezzi, trasferimenti di denaro), possono costituire base indiziaria grave per la partecipazione a un'associazione di traffico di stupefacenti anche se molti dialoghi riguardano terzi.
  • La contestazione di "affectio societatis" e la richiesta di distinguere attività lecite da illecite spesso sono questioni di fatto: in sede di Cassazione non è possibile una rivalutazione complessiva degli elementi probatori se la motivazione di merito è coerente e sufficiente.
  • Il riferimento a un'aggravante 'ndranghetistica (art. 416-bis) può essere sostenuto se è dimostrabile che il traffico di stupefacenti fornisce risorse e vantaggi alla struttura mafiosa; la censura sul punto richiede un interesse concreto all'impugnazione quando la misura cautelare è comunque sorretta dalla contestazione principale.
  • Per giustificare la custodia cautelare il giudice può valorizzare non solo le presunzioni previste dal codice ma anche la pericolosità intrinseca dei fatti (volumi di traffico, ruoli e collegamenti), e la difesa deve offrire elementi concreti e specifici per contrastare tali valutazioni.
  • La mancata considerazione di una memoria difensiva o il rapido deposito del dispositivo non sono automaticamente sintomi di carenza motivazionale: occorre dimostrare che il giudice non abbia affrontato punti decisivi; altrimenti il giudizio di legittimità tende a favorire la conferma se la motivazione è complessivamente coerente.
  • Documenti o eventi successivi (es. arresti di altri corrieri in altra area) non escludono di per sé la responsabilità di un indagato: servono elementi che dimostrino l'estraneità o che smentiscano specifiche deduzioni fattuali poste a fondamento della misura.

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