Cassazione Civile, Ordinanza n. 29546/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da alcuni avvisi di intimazione relativi a tributi erariali e ad altri tributi per annualità diverse (IRPEF 1997, ILOR 1997, IVA e IRAP 1998 e 1999). La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento dei ricorsi riuniti; la decisione era stata confermata in appello dalla CTR Veneto. In Cassazione l’agente della riscossione ha censurato la sentenza regionale per avere applicato ai tributi erariali la prescrizione quinquennale anziché quella decennale. La ricorrente ha sostenuto che la definitività dell’atto di riscossione non comporta, di per sé, la conversione del termine breve in quello ordinario ex art. 2953 c.c., e che la durata della prescrizione va individuata in concreto in base alla natura del credito; per i crediti erariali l’imposta è soggetta al termine ordinario decennale. La resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha osservato che la CTR non aveva compiuto alcuna verifica sulla natura dei tributi oggetto degli atti di intimazione, avendo applicato il termine quinquennale sulla sola base della natura amministrativa degli atti di riscossione. La Cassazione ha ribadito che la mera scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non determina la conversione della prescrizione breve in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., salvo che esista un titolo giudiziale definitivo; inoltre, per i tributi erariali la prescrizione è decennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2953 c.c.
La scadenza del termine per impugnare o opporsi a un atto di riscossione non comporta la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale; tale effetto si produce solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale riguarda le prestazioni da pagarsi periodicamente; la Corte esclude che il credito erariale per imposta vi rientri.
art. 2946 c.c.
Per i crediti erariali da imposta si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- La definitività di un atto di riscossione coattiva, per mancata impugnazione nei termini, non trasforma automaticamente in decennale una prescrizione sostanziale più breve; la conversione ex art. 2953 c.c. opera solo se il credito è consacrato in un titolo giudiziale definitivo.
- Ai fini della prescrizione dei crediti riscossi mediante ruolo o intimazione occorre distinguere, caso per caso, la natura del credito: non rileva la sola forma amministrativa dell’atto di riscossione, ma il regime prescrizionale proprio del tributo o del credito sottostante.
- Il credito erariale per imposta non è una prestazione periodica ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., poiché ogni periodo d’imposta dà luogo a un’obbligazione autonoma; pertanto si applica il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto la natura del credito oggetto di riscossione prima di determinare il termine di prescrizione applicabile; l’applicazione automatica del termine quinquennale è erronea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29491/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29492/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29493/2021 del 22/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →