Cassazione Civile, Ordinanza n. 04090/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata di compravendita di una porzione di immobile e da successive pattuizioni con cui le parti cercavano di risolvere il problema di pesanti iscrizioni ipotecarie gravanti sul bene. In particolare, dopo che era emerso che l'immobile promesso in vendita era gravato da ipoteca di rilevante importo, le parti sottoscrivevano una transazione che prevedeva, tra l'altro, il pagamento di somme a Equitalia per ottenere la rateizzazione del debito e la cancellazione o restrizione dell'ipoteca, oltre al rilascio di procure per consentire l'iscrizione di ipoteca volontaria su altro immobile di proprietà di terzi coinvolti nell'operazione. Successivamente, poiché le iscrizioni pregiudizievoli persistevano e non si otteneva la cancellazione integrale dell'ipoteca, venivano versati ulteriori acconti e rilasciate nuove procure speciali irrevocabili. Il ricorrente lamentava che le procure ad iscrivere ipoteca sul bene di terzi fossero state illegittimamente revocate, chiedendone la declaratoria di nullità o inefficacia e il risarcimento del danno; in subordine chiedeva l'accertamento dell'inadempimento delle controparti agli obblighi assunti con la transazione. Le controparti, invece, sostenevano che fosse stato l'acquirente ad adempiere solo parzialmente e chiedevano la risoluzione della transazione, sia per inadempimento sia in forza della clausola risolutiva espressa. Il ricorrente ha poi censurato in Cassazione: l'interpretazione dei contratti e il riconoscimento del collegamento negoziale tra i vari atti; la motivazione sulla sussistenza della giusta causa di revoca delle procure; l'omesso esame del motivo di appello sulla risoluzione; la violazione di giudicato interno; e la pretesa contraddittorietà della statuizione di inadempimento e risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'interpretazione dei contratti, osservando che l'accertamento del collegamento negoziale e della volontà delle parti è attività di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Ha inoltre escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata, rilevando che la Corte d'appello aveva accertato in fatto l'inadempimento del ricorrente rispetto agli obblighi assunti nella transazione, con conseguente operatività della clausola risolutiva espressa e, comunque, della risoluzione per grave inadempimento. È stato ritenuto inammissibile, perché in realtà diretto a un riesame del merito, il motivo che contestava la valutazione dell'inadempimento e la giusta causa di revoca delle procure. È stato respinto anche il motivo sul preteso giudicato interno, perché la Corte territoriale aveva comunque confermato il grave inadempimento e la risoluzione risultava coerente con la decisione di merito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto richiede di ricostruire la volontà delle parti secondo i criteri ermeneutici; la censura in cassazione non può risolversi nella mera contrapposizione tra interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito.
art. 1723, comma 2, c.c.
La revoca della procura conferita anche nell'interesse del mandatario è scrutinata alla luce dell'effettivo assetto contrattuale e dell'adempimento delle obbligazioni collegate; nel caso concreto la Corte ha ritenuto insindacabile l'accertamento di merito sulla sussistenza della giusta causa di revoca.
art. 1456 c.c.
La clausola risolutiva espressa opera in presenza del mancato adempimento dell'obbligazione secondo le modalità pattuite; l'inadempimento accertato in fatto può integrare la risoluzione pattuita.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento può essere pronunciata quando il giudice accerti un grave inadempimento della controparte.
art. 1455 c.c.
La risoluzione presuppone un inadempimento non di scarsa importanza; la Corte ha confermato la valutazione di grave inadempimento compiuta dal giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia o ultra/extra petizione è infondata quando la sentenza d'appello affronta sostanzialmente il tema devoluto, anche se con diversa qualificazione giuridica.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente o contraddittoria è esclusa quando la decisione contiene una motivazione comprensibile e logicamente coerente sul punto decisivo.
art. 329, comma 2, c.c.
Il dedotto giudicato interno non è configurabile se la statuizione impugnata conserva sostanzialmente il medesimo contenuto decisorio della decisione confermata.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno richiede una statuizione effettivamente passata in giudicato e incompatibile con la decisione successiva; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse un contrasto rilevante.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso formalmente denunciati come violazioni di legge o nullità non possono tradursi in una richiesta di riesame del fatto o della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto e la ricostruzione del collegamento negoziale costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione del tutto inadeguata.
- Chi deduce in cassazione la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. deve indicare specificamente quali regole ermeneutiche sarebbero state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale.
- La revoca di una procura irrevocabile o conferita anche nell'interesse del mandatario va valutata alla luce dell'effettivo assetto negoziale e dell'adempimento delle obbligazioni correlate; l'accertamento della giusta causa spetta al giudice di merito.
- La clausola risolutiva espressa può operare anche quando l'inadempimento riguardi una prestazione funzionalmente essenziale al raggiungimento dello scopo del regolamento contrattuale complesso; il mancato adempimento secondo le modalità pattuite integra la risoluzione convenuta.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di nullità in una richiesta di nuovo esame del fatto o della prova, quando la decisione impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e coerente sull'inadempimento e sulle conseguenze risolutorie.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia o violazione del giudicato interno quando la sentenza d'appello affronta il nucleo della domanda o dell'eccezione devoluta e la diversa qualificazione giuridica non altera il contenuto decisorio sostanziale.
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