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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31549/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma, da parte della Corte di appello di Lecce, della condanna per rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.). Denuncia, tramite motivi di cassazione: mancata conversione dell'appello in ricorso per cassazione in relazione alla formula assolutoria (violazione artt. 530 e 568 c.p.p.); errata valutazione della rilevanza del movente e della offensività della condotta (richiamando artt. 42, 43 c.p. e art. 192 c.p.p.); intervenuta prescrizione; vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non lievità del fatto). In sostanza il ricorrente sostiene di aver rivelato notizie d'ufficio per finalità lecite e senza scopo di profitto, e chiede l'assoluzione o comunque la declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che mancasse interesse all'impugnazione rispetto al capo per il quale era stata pronunciata assoluzione (tentativo di induzione indebita), per effetto della prescrizione maturata prima della proposizione del ricorso; ha poi rigettato le censure di merito sul reato di rivelazione di segreto d'ufficio, richiamando il principio per cui il dolo è generico e il movente non è esimente. La Corte ha inoltre affermato che le ipotesi di non punibilità per inoffensività sono strettamente circoscritte: la rivelazione di notizie tutelate dalla legge è punibile senza necessità di prova del concreto nocumento. Ha confermato la valutazione di non lievità e il rigetto dell'applicazione dell'art. 131-bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    Il dolo è generico: consistente nella coscienza e volontà di rivelare notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete; il movente non esclude la responsabilità; la rivelazione è punibile anche se suscettibile di arrecare nocumento (reato di pericolo effettivo).

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'assoluzione pronunciata in primo grado (per il capo di tentativo di induzione indebita).

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo valutarsi la completezza delle informazioni rivelate e l'assenza di elementi che giustificassero una diminuzione di responsabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usata per la condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite entro il quale il ricorso poteva essere proposto e per delimitare l'oggetto dei motivi denunciati in cassazione.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Rilevante per la questione sulla conversione dell'appello in ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la prima doglianza per mancanza di interesse all'impugnazione.

  • art. 52 cod. proc. pen.

    Ricondotta alla valutazione sull'obbligo di astensione del Pubblico Ministero: l'emergere di gravi ragioni di convenienza determina l'obbligo, e non può giustificare 'indagini esplorative' che comportino fughe di notizie riservate.

  • artt. 42 e 43 cod. pen.

    Richiamati dalla difesa in connessione al movente e alla responsabilità personale, ma la Corte ha precisato che il movente non incide sul dolo richiesto dall'art. 326.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa in ordine alle modalità di acquisizione delle prove; la Corte ha osservato che le modalità prospettate non avrebbero evitato la rivelazione illecita se non fosse stata già sussistente l'ipotesi di astensione.

  • Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 (Casani)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per precisare che le ipotesi di non punibilità per inoffensività del reato di rivelazione di segreti d'ufficio sono molto limitate; la rivelazione è punibile anche se la notizia fosse già conosciuta in un ambito limitato, qualora la diffusione sia stata ampliata.

Massime di principio

  • Per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) conta il dolo generico (volontà di rivelare notizie d'ufficio segrete); il movente o l'intenzione 'buona' non costituiscono di per sé una causa di esclusione della responsabilità.
  • Le ipotesi di non punibilità per inoffensività del fatto sono ristrette: se la legge impone il segreto la rivelazione è punibile senza dover dimostrare un concreto nocumento.
  • Se un capo di imputazione per il quale è stata pronunciata assoluzione è già prescritto al momento dell'impugnazione, il ricorrente può mancare di interesse all'impugnazione e l'appello/ricorso può essere dichiarato inammissibile per assenza di interesse.
  • La conversione di un'appello in ricorso per cassazione non è automatica: va valutata l'esistenza di un interesse concreto e di vizi di legittimità suscettibili di essere effettivamente trattati; la prescrizione o l'assenza di vantaggio giuridico possono impedire la conversione.
  • La richiesta in cassazione di applicare la causa speciale di non punibilità (art. 131-bis) richiede adeguata e specifica motivazione: un richiamo generico privo di argomentazione non è sufficiente per convincere la Corte.

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