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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10032/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la decisione del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato la non procedibilità per sopravvenuta remissione tacita di querela (per mancata comparizione della persona offesa chiamata a testimoniare). Il Procuratore rilevava che non v'era prova di regolare notifica della citazione alla persona offesa: questa, per errore materiale, aveva ricevuto la citazione destinata a un diverso procedimento (scambio di atti), quindi la mancata comparizione non era espressione di una scelta consapevole di rinunciare alla querela e non poteva integrare la remissione tacita ex art.152, comma 3, cod. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi sulla remissione tacita (art.152, comma 3, cod. pen. e art.142 disp. att. cod. proc. pen. nella versione introdotta dal d.lgs.150/2022), sottolineando che la mancata comparizione integra remissione tacita solo se incompatibile con la volontà di persistere nella querela e quando la citazione sia stata regolarmente effettuata e l'assenza sia ingiustificata. Nel caso concreto è emerso che la persona offesa non era stata regolarmente citata (errore di notifica: scambio di atti), per cui non sussisteva la volontarietà necessaria. La sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    Disciplina la remissione tacita di querela; ricorre quando il comportamento della persona offesa è incompatibile con la volontà di persistere nella querela. La Corte ha ritenuto che la mera assenza non valga senza prova della regolare notifica e della volontarietà dell'abbandono.

  • art. 142 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    comma 3, lett. d-bis) introdotta dall'art. 41, comma 1, lett. t), n.1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Prevede che l'atto di citazione contenga l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante, citato come testimone, integra remissione tacita. Tuttavia il giudice deve comunque verificare l'effettiva volontà del querelante se sussistono elementi che la mettano in dubbio.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Riferimento all'obbligo del giudice di accertare l'assenza ingiustificata e di escludere indebiti condizionamenti; principio richiamato per analogia nella verifica dell'assenza del querelante.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    comma 2 (nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), L. 9 agosto 2024, n.114)

    Stabilisce il rimedio esperibile dal pubblico ministero contro sentenze di proscioglimento per i reati indicati; la modifica ha effetto sul corretto rinvio del giudizio in caso di annullamento.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Normava il rinvio al giudice competente per l'appello; la Corte ha precisato che, alla luce delle modifiche legislative, il rinvio deve avvenire al giudice che ha emesso la sentenza impugnata nei casi indicati.

Massime di principio

  • La remissione tacita di querela richiede che l'assenza del querelante sia espressione di una volontà inequivoca di non persistere nella querela: il giudice deve accertare la volontarietà e la regolarità della notifica della citazione.
  • La semplice mancata comparizione non basta se la citazione non è stata regolarmente notificata o se l'assenza è dovuta a causa incolpevole (es. errore materiale nella notifica, scambio di atti).
  • L'atto di citazione deve contenere l'avvertimento previsto dall'art.142 disp. att. (lett. d-bis), ma la presenza dell'avvertimento non esime il giudice dall'accertare la effettiva volontà del querelante quando sussistono elementi di dubbio.
  • Il pubblico ministero può impugnare sentenze di proscioglimento nei limiti e secondo le regole dettate dalle recenti modifiche normative; in caso di annullamento per vizi procedurali il rinvio può dover essere disposto al medesimo giudice che ha emesso la sentenza, secondo la normativa aggiornata.
  • In pratica, in situazione simile: verificare sempre la regolarità della notifica, documentare le ragioni dell'assenza del querelante, e il giudice deve motivare in modo puntuale perché ritiene sussistente (o meno) la remissione tacita.

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