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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33029/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per grave indizio di reato ai sensi dell'art.74 D.P.R. 9/10/1990, n.309 e plurime ipotesi di detenzione e cessione di stupefacenti. Tre motivi di ricorso: 1) inutilizzabilità della messaggistica acquisita sulla piattaforma criptata Sky-Ecc, in quanto decriptata dall'autorità francese senza possibilità di verifica e senza accesso agli "hash"; 2) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria per il reato associativo e mancata prova della riconducibilità dell'utenza criptata a Ballone e della sua consapevolezza nell'ambito dell'organizzazione; 3) vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari e nell'esclusione della possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo a distanza).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze in primo luogo perché la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito la disciplina applicabile agli esiti di intercettazioni estere su piattaforme criptate (regime dell'art.270 c.p.p., non dell'art.234-bis) e la legittimità dell'acquisizione tramite ordine europeo di indagine senza preventiva autorizzazione del giudice italiano; inoltre l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo di cifratura non determina di per sé violazione dei diritti fondamentali salvo specifiche allegazioni contrarie. Quanto all'attribuzione dell'utenza criptata a Ballone, il Tribunale del riesame ha fornito un'ampia motivazione basata su riscontri tecnici (coincidenza delle celle, spostamenti), corrispondenze con eventi riferiti nelle conversazioni e altri riscontri fattuali, nonché sulla ricostruzione delle plurime condotte di traffico di stupefacenti collegate all'attività associativa. Infine le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti in presenza della doppia presunzione di cui all'art.275 c.p.p., non superata da elementi prodotti dalla difesa. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)

    Norma sostanziale che disciplina il reato di cui il ricorrente è gravemente indiziato (illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti).

  • Codice di procedura penale (art. 234-bis)

    Richiamato per escludere la sua applicazione alle intercettazioni disposte da autorità straniere su piattaforme criptate; la Corte ha ritenuto che tali acquisizioni non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.234-bis.

  • Codice di procedura penale (art. 270)

    Individuato come la disciplina applicabile all'acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da autorità giudiziarie straniere; consente al pubblico ministero di richiedere e acquisire prove detenute nello Stato di esecuzione senza preventiva autorizzazione del giudice italiano.

  • Direttiva 2014/41/UE (art. 6)

    Richiamata nella parte in cui la Corte ritiene che la normativa nazionale non richieda una preventiva autorizzazione giudiziale italiana per l'emissione di ordine europeo di indagine volto ad ottenere intercettazioni estere; quindi l'autorizzazione non è condizione necessaria nella disciplina nazionale.

  • Codice di procedura penale (art. 275)

    Richiamato in relazione alla doppia presunzione che giustifica la custodia cautelare in carcere; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi idonei a superare tale presunzione.

Massime di principio

  • I risultati di intercettazioni disposte da autorità giudiziarie straniere su piattaforme criptate possono essere acquisiti in Italia attraverso i rimedi previsti dall'art.270 c.p.p.; non si applica automaticamente l'art.234-bis.
  • L'emissione di un ordine europeo di indagine per ottenere intercettazioni estere non richiede, secondo l'orientamento citato, una preventiva autorizzazione del giudice italiano quando la disciplina nazionale non la prevede.
  • La mera impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo di cifratura non rende inutilizzabile il contenuto intercettato: occorrono allegazioni concrete e specifiche che dimostrino il rischio di alterazione o inaffidabilità dei dati.
  • L'attribuzione di un'utenza criptata a una persona può essere validamente fondata su riscontri tecnici e di contenuto (coincidenza delle celle, spostamenti, riferimenti a eventi personali) e non richiede esclusivamente l'accesso all'algoritmo.
  • Per la conferma della custodia cautelare vale la presunzione prevista dall'art.275 c.p.p.; misure meno afflittive possono essere escluse se il ricorrente non produce elementi sufficienti a ricondurre il rischio ritenuto dal giudice.

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