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Sentenza

Sentenza n. 1019/2026 - Bari, Sezione 1

per la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni subiti iure hereditario.

Giustizia amministrativa202200058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno agito iure hereditatis per ottenere dal Ministero dell'Interno il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro congiunto, vigile del fuoco dipendente pubblico in regime di diritto pubblico, deceduto in un incidente stradale verificatosi mentre conduceva un'autocisterna per ragioni di servizio. Hanno dedotto la violazione colposa degli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e hanno sostenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, intervenuto nel 2021, considerato quale momento di conoscenza della reale portata giuridica dell'evento e come implicita ammissione di responsabilità dell'Amministrazione. Il Ministero ha eccepito la prescrizione decennale e l'infondatezza della domanda. Il Collegio ha inoltre esaminato la propria giurisdizione e la tempestività dell'eccezione di prescrizione, proposta dall'Amministrazione dopo la costituzione ma prima della scadenza del termine per costituirsi.

La decisione

Il TAR ha affermato la propria giurisdizione esclusiva, poiché la domanda riguarda la responsabilità contrattuale dell'amministrazione-datore di lavoro per lesione dell'integrità psico-fisica di un dipendente pubblico in regime di diritto pubblico. Ha ritenuto tempestiva l'eccezione di prescrizione, osservando che nel processo amministrativo non trovano applicazione, neppure nelle materie di giurisdizione esclusiva, le preclusioni dell'art. 167, comma 2, c.p.c., in assenza di una previsione compatibile del codice del processo amministrativo. Nel merito, ha dichiarato fondata l'eccezione: l'azione contrattuale fondata sull'art. 2087 c.c. è soggetta a prescrizione decennale, decorrente dal momento in cui il danno si manifesta ed è oggettivamente percepibile e riconoscibile, non da un successivo aggravamento privo di autonoma efficienza causale. Il termine decorreva, al più tardi, dall'instaurazione del giudizio penale e dalla richiesta di rinvio a giudizio del 10 dicembre 2003, ovvero già dal riconoscimento della causa di servizio dell'8 giugno 2001, mentre il ricorso è stato notificato il 27 dicembre 2021. Il riconoscimento dello status di vittima del dovere non costituisce confessione o ammissione di responsabilità dell'amministrazione, ma attribuisce uno status e provvidenze economiche previste dalla legge, ontologicamente diverse dal risarcimento giudiziale, subordinato all'accertamento di una condotta illecita colposa. Il ricorso è stato quindi respinto per intervenuta prescrizione, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La responsabilità contrattuale del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza è soggetta a prescrizione decennale; il termine decorre dalla manifestazione oggettivamente percepibile e riconoscibile del danno.

  • art. 1, comma 564, l. 266/2005

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede il riconoscimento dello status di vittima del dovere, richiamato nel provvedimento come base normativa dello status attribuito al dipendente deceduto.

  • art. 1 d.P.R. 243/2006

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del riconoscimento dello status di vittima del dovere.

  • art. 39 c.p.a.

    "in quanto compatibili o espressione di principi generali"

    Il rinvio esterno al codice di procedura civile opera solo per disposizioni compatibili con la struttura e la scansione dei termini del processo amministrativo; non consente di importare preclusioni difensive incompatibili o non previste dal codice del processo amministrativo.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il termine per la costituzione dell'amministrazione resistente non determina, nel processo amministrativo, la preclusione alla proposizione dell'eccezione di prescrizione.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    "A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio"

    La relativa disciplina delle preclusioni non è stata ritenuta applicabile al processo amministrativo, neppure nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva, perché incompatibile con la struttura del rito amministrativo e lesiva del diritto di difesa se estesa in via interpretativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria proposta dagli eredi di un dipendente pubblico in regime di diritto pubblico per responsabilità contrattuale dell'amministrazione-datore di lavoro, fondata sulla violazione dell'art. 2087 c.c., rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • Nel processo amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, le preclusioni dell'art. 167, comma 2, c.p.c. non si applicano automaticamente mediante il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a.; l'eccezione di prescrizione può pertanto essere proposta dopo la costituzione dell'amministrazione, purché nel rispetto delle scansioni processuali applicabili e comunque prima della scadenza del termine per costituirsi.
  • L'azione contrattuale di risarcimento fondata sulla violazione dell'art. 2087 c.c. è soggetta a prescrizione decennale, decorrente dal verificarsi o dalla manifestazione del danno quando esso diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile, e non da un successivo aggravamento privo di autonoma efficienza causale.
  • Il riconoscimento amministrativo dello status di vittima del dovere e delle relative provvidenze economiche non integra una confessione né un'ammissione della responsabilità colposa dell'amministrazione e non sposta il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria; tali provvidenze sono ontologicamente distinte dal risarcimento giudiziale, subordinato all'accertamento di una condotta illecita.
  • La conoscenza di elementi fattuali oggettivamente rilevanti e astrattamente riconducibili a una condotta illecita dell'amministrazione, acquisita dai familiari mediante l'instaurazione di un procedimento penale o il riconoscimento della causa di servizio, è idonea a far decorrere il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria quando consenta di percepire la possibile lesione e la sua riferibilità all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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