Cassazione Penale, Sentenza n. 13845/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del GIP del 29/07/2023 di convalida del divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive (D.A.Spo. del 24/07/2023) che imponeva al ricorrente l'obbligo di comparire personalmente presso la Questura di Trieste per cinque anni. Due motivi principali: (1) vizio della motivazione e difetto di attribuibilità dei fatti, poiché il provvedimento amministrativo contestava solo l'invasione di campo a fine gara mentre il GIP avrebbe descritto anche il lancio di materiale pericoloso e lo scavalcamento, attribuendo quindi al ricorrente condotte non contestate; (2) carenza di motivazione circa la pericolosità della condotta, che il ricorrente sostiene fosse una esultanza festosa e non comportante disvalore, e che il GIP non avrebbe compiuto una valutazione autonoma della pericolosità, limitandosi a richiamare il precedente D.A.Spo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in sede di convalida del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione, il giudice deve verificare concretamente la necessità, la pericolosità attuale, l'attribuibilità delle condotte e la congruità della durata. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto che il GIP non avesse attribuito fatti diversi rispetto al provvedimento questorile: per il Bobbini il GIP ha descritto lo scavalcamento della recinzione e l'invasione del campo, fatti per i quali era stata presentata denuncia, e l'identificazione è stata compiuta mediante immagini videoregistrate e riconoscimento della Digos. Sulla seconda doglianza la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione di pericolosità del GIP, che ha descritto le modalità della condotta commessa in concorso con altri soggetti e ha qualificato l'evento come rilevante ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, L. 401/1989. Inoltre la Corte ha richiamato l'art. 6, comma 5, L. 401/1989 (come modificato), secondo il quale, se la persona è già destinataria di divieto di accesso, l'adozione delle prescrizioni di cui al comma 2 è obbligatoria e non richiede una nuova valutazione della pericolosità. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401
comma 1 e comma 2 (distinte fattispecie: lancio di materiale pericoloso e invasione di campo)
La Corte conferma che la condotta descritta (scavalcamento della recinzione e invasione di campo, commessa in concorso con altri) può integrare la fattispecie di cui all'art. 6-bis, comma 2; la qualificazione penalistica della condotta è coerente con quanto richiamato dal GIP sulla base degli elementi probatori (video e riconoscimento)
art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, conv. con L. 17 ottobre 2014, n. 146)
prevede l'adozione obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 nei confronti di persona già destinataria del divieto di accesso
Se il soggetto è già destinatario di un precedente divieto di accesso, il Questore è obbligato ad adottare le prescrizioni previste e non è richiesta una rinnovata valutazione della pericolosità del prevenuto
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e altre sezioni richiamate)
Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016
Principio consolidato: il giudice che convalida l'obbligo di presentazione non può compiere un controllo meramente formale ma deve verificare concretezza della pericolosità, necessità/urgenza, attribuibilità delle condotte e congruità della durata della misura
Massime di principio
- Il giudice chiamato a convalidare il D.A.Spo. deve effettuare una verifica concreta e motivata su: necessità e urgenza del provvedimento, pericolosità attuale del soggetto, attribuibilità delle condotte addebitate e congruità della durata della misura
- L'identificazione basata su video e sul riconoscimento da parte di operatori di polizia (Digos, polizia scientifica) può costituire elemento indiziario valido per l'attribuzione della condotta al singolo e per la convalida del provvedimento
- La qualificazione come festa o esultanza non esclude automaticamente la pericolosità: modalità concrete (scavalcamento recinzioni, invasione di campo, azione in concorso con altri) possono giustificare la rilevanza e la misura cautelare amministrativa
- Se il soggetto è già destinatario di un precedente divieto di accesso, l'autorità è tenuta ad applicare le prescrizioni previste dalla normativa e non è sempre necessaria una nuova, completa rivalutazione della pericolosità
- In sede di impugnazione è necessario contestare in modo specifico e puntuale sia l'attribuibilità dei fatti sia l'insufficienza della motivazione del giudice: argomentazioni generiche sulla natura 'festosa' della condotta sono meno efficaci se esistono elementi probatori di identificazione e descrizione del disvalore
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →