Cassazione Civile, Ordinanza n. 35395/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della richiesta dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, conseguente all'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018. La Corte ha anche rilevato che, ai sensi del comma 13 del citato art. 6, le spese devono essere poste a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione di un atto di contestazione di sanzioni emesso nei confronti di un contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che il contribuente aveva versato il dovuto in sede di ravvedimento operoso e che la definizione ex art. 16 della L. n. 289 del 2000 del processo verbale di constatazione era intervenuta prima dell'inizio delle operazioni di verifica. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma, con memoria successiva, chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, come convertito, provvedendo al pagamento richiesto per perfezionare la definizione.
Norme richiamate
art. 16 della legge n. 289 del 2000
definendo, cioè, ex art. 16 della legge n. 289 del 2000 il p.v.c. del 21/12/2000
richiamato come base della definizione del processo verbale di constatazione da cui era scaturita la contestazione sanzionatoria.
art. 6 del D.L. n. 119 del 2018
definizione agevolata delle liti pendenti
consente l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in caso di adesione e pagamento per il perfezionamento della definizione.
L. n. 136 del 2018
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018
norma di conversione del D.L. n. 119 del 2018.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene la definizione agevolata della lite pendente e risulta effettuato il pagamento necessario al perfezionamento della procedura, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione a una definizione agevolata prevista dalla legge, la decisione sui motivi di ricorso diviene superflua e non deve essere affrontata nel merito.
- Se la disciplina speciale sulla definizione agevolata prevede una regola sulle spese, questa deve essere applicata secondo il relativo comma che pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
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