Cassazione Penale, Ordinanza n. 15297/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di truffa. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'asserita erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità per truffa, sostenendosi che la Corte territoriale avesse mal valutato il concorso dell'imputato; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) l'eccessività della pena irrogata; 4) la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; 5) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi non consentiti in quanto meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, senza specifica critica della motivazione impugnata; ha ritenuto il quinto manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva negato il beneficio in ragione di precedenti condanne ostative.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata esclusa perché il comportamento dell'imputato è stato ritenuto abituale; l'eventuale mancata applicazione della recidiva non esclude di per sé l'abitualità ostativa al beneficio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il comportamento dell'imputato risulti abituale; tale abitualità può essere apprezzata anche indipendentemente dalla formale applicazione della recidiva.
- La valutazione sulla congruità della pena e sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità della motivazione.
- La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata in presenza di precedenti condanne ostative.
- Il concorso nel reato di truffa può essere desunto anche dal ruolo di chi abbia materialmente condotto le trattative con la persona offesa e abbia utilizzato un proprio strumento di pagamento per ricevere la somma ingiustamente conseguita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15171/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15172/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15175/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15176/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15177/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15178/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →