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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15297/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di truffa. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'asserita erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità per truffa, sostenendosi che la Corte territoriale avesse mal valutato il concorso dell'imputato; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) l'eccessività della pena irrogata; 4) la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; 5) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi non consentiti in quanto meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, senza specifica critica della motivazione impugnata; ha ritenuto il quinto manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva negato il beneficio in ragione di precedenti condanne ostative.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa perché il comportamento dell'imputato è stato ritenuto abituale; l'eventuale mancata applicazione della recidiva non esclude di per sé l'abitualità ostativa al beneficio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il comportamento dell'imputato risulti abituale; tale abitualità può essere apprezzata anche indipendentemente dalla formale applicazione della recidiva.
  • La valutazione sulla congruità della pena e sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità della motivazione.
  • La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata in presenza di precedenti condanne ostative.
  • Il concorso nel reato di truffa può essere desunto anche dal ruolo di chi abbia materialmente condotto le trattative con la persona offesa e abbia utilizzato un proprio strumento di pagamento per ricevere la somma ingiustamente conseguita.

Come è indicizzato

MaterieTruffaRiti alternativiPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa online
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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