Sentenza n. 1444/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6860/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6860/2024, relativa all'attribuzione del beneficio economico della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6860/2024, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 in favore di una ricorrente e 2022/23 e 2023/24 in favore dell'altra. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 luglio 2024, non risultava impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 16 giugno 2025, e tuttavia l'Amministrazione non aveva provveduto all'adempimento. È stato inoltre rilevato l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in ragione della definitività del titolo giudiziale e dell'inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha precisato che il munus del commissario è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà determinato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata nei termini dell'art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Sono state poste a carico del Ministero le spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile anche in relazione al decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono determinati e liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
La disposizione è richiamata per la liquidazione delle spese connesse all'eventuale utilizzo autorizzato del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
La disposizione è richiamata per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
La parcella del commissario deve essere presentata a pena di decadenza nel termine previsto dalla norma, decorrente, secondo il TAR, dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
art. 8 l. n. 417/1978
all’art. 8 della l. n. 417/1978
La disposizione è richiamata unitamente all'art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 per la disciplina del rimborso relativo all'utilizzo del mezzo proprio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la definitività del titolo giudiziale, comprovata dalla mancata impugnazione e dalla relativa certificazione di cancelleria, insieme all'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, legittima l'ordine giudiziale di esecuzione integrale del titolo.
- Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione alla quale appartiene il soggetto nominato.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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