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Sentenza

Sentenza n. 279/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, n. 640/2019, pubblicata il 28 ottobre 2019, emessa nei giudizi R.R. n. 846/2010 e n. 162/2011;

Giustizia amministrativa202200523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimento del commissario ad acta che ha rigettato la domanda di rinnovo della concessione demaniale marittima

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Latina n. 640/2019, che aveva annullato i precedenti dinieghi di rinnovo della concessione demaniale per incompetenza dell’organo emanante e violazione delle garanzie partecipative. A seguito della sentenza di ottemperanza n. 1036/2022 e della successiva nomina di un nuovo commissario ad acta, quest’ultimo ha riaperto il procedimento, comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e infine rigettato la domanda di rinnovo, valorizzando il mancato pagamento di canoni e indennità di occupazione, l’occupazione abusiva protrattasi dopo la scadenza della concessione e il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con l’amministrazione. La società ha proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., deducendo: nullità del provvedimento per violazione del giudicato; eccesso di potere per conflitto di interessi del commissario; mancata considerazione delle sentenze civili relative al debito; mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa o inadeguata valutazione della memoria partecipativa. Il reclamo non è stato notificato al Comune presso il difensore costituito, ma il TAR lo ha esaminato e respinto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il reclamo. Ha chiarito che la sentenza n. 640/2019 aveva annullato i precedenti dinieghi esclusivamente per incompetenza e violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, senza riconoscere alla società il diritto al rinnovo né precludere una nuova valutazione del merito. Il commissario ad acta, pertanto, poteva riesaminare integralmente la domanda e negare il rinnovo sulla base di fatti già definitivamente accertati dal giudice civile: l’occupazione abusiva dell’area demaniale dopo la scadenza della concessione e il debito per indennità di occupazione, non pagato dalla società. Il diniego è stato ritenuto legittimo perché fondato su una grave e protratta inadempienza rispetto agli obblighi concessori e su una situazione incompatibile con il rinnovo del rapporto. È stata esclusa la violazione del giudicato, poiché il giudicato amministrativo imponeva la riedizione del procedimento, non il suo esito favorevole. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 10-bis, poiché la società era stata posta in condizione di presentare controdeduzioni e la richiesta di rateizzazione era generica, non risultava accompagnata da una formale istanza rivolta all’Agenzia del Demanio, creditrice del debito, e non poteva essere decisa dal commissario quale organo incaricato soltanto di concludere il procedimento concessorio. È stata infine negata la sussistenza di un conflitto di interessi del commissario, considerato organo ausiliario del giudice e distinto dall’amministrazione creditrice. Spese di lite compensate; compenso del commissario posto a carico del Comune di Formia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    reclamo presentato ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente di contestare gli atti adottati dal commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dell’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La comunicazione dei motivi ostativi deve consentire all’interessato di presentare controdeduzioni; nel caso concreto la garanzia partecipativa è stata ritenuta rispettata.

  • art. 47, comma 1, lett. f), Codice della navigazione

    inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o regolamenti

    Il mancato pagamento dei canoni e delle indennità di occupazione è stato richiamato quale condotta idonea a integrare un grave inadempimento rilevante ai fini del rapporto concessorio.

  • art. 51 c.p.c.

    Le cause di astensione riguardano la persona del commissario; la mera esistenza di una posizione debitoria tra la parte e l’amministrazione di appartenenza del commissario non determina, di per sé, un conflitto di interessi personale.

Massime di principio

  • Quando un giudicato amministrativo annulla un diniego di rinnovo di una concessione per incompetenza e violazione delle garanzie partecipative, senza pronunciarsi favorevolmente sul merito della pretesa, l’amministrazione deve rieditare il potere ma conserva la possibilità di concludere il procedimento con un nuovo diniego fondato su ragioni di merito non precluse dal giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta subentra all’amministrazione nell’esercizio del potere necessario a dare esecuzione al giudicato e può compiere il riesame procedimentale imposto dalla sentenza, purché rispetti i limiti conformativi derivanti dal giudicato e le garanzie partecipative.
  • Il mancato pagamento, definitivamente accertato dal giudice civile, di canoni concessori e indennità per occupazione abusiva dell’area demaniale può costituire grave inadempimento e legittimare il diniego del rinnovo della concessione, anche quando il precedente diniego sia stato annullato per vizi di competenza o procedimentali.
  • La richiesta di rateizzazione formulata genericamente nella memoria partecipativa non impone all’amministrazione di accoglierla o di svolgere un autonomo procedimento quando il debito è dovuto a un’amministrazione diversa da quella competente a decidere sul rinnovo della concessione e non risulta presentata una formale istanza al creditore.
  • La posizione di conflittualità tra il privato e l’amministrazione di appartenenza del commissario ad acta non determina automaticamente l’obbligo di astensione, se il commissario opera quale ausiliario del giudice e non versa personalmente in una delle situazioni previste dalle cause di astensione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiudizio di ottemperanza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentaleLegittimo affidamento

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