Ordinanza n. 296/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale, immissione in possesso e sgombero di immobili abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l'ordinanza n. 9 del 23 marzo 2026, con cui il Comune di Bagheria, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, l'immissione in possesso, la trascrizione nei pubblici registri e lo sgombero entro trenta giorni di immobili siti in Bagheria. È stato inoltre impugnato, ove occorra, il presupposto verbale di inottemperanza. Dal testo dell'ordinanza cautelare emerge che i ricorrenti hanno dedotto doglianze di invalidità derivata dall'ingiunzione di demolizione presupposta, nonché ulteriori censure relative alla possibilità di dare esecuzione alla sentenza di primo grado non sospesa nelle more dell'appello, alla violazione dei principi di partecipazione procedimentale e all'adozione di un atto plurimo. In punto di periculum in mora, hanno contestato gli effetti dell'acquisizione e dello sgombero sull'immobile occupato dai ricorrenti e dagli occupanti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto superate le doglianze di invalidità derivata dall'ingiunzione di demolizione, poiché il precedente ricorso contro tale atto era stato respinto dal TAR con sentenza esecutiva, sebbene appellata senza richiesta di sospensione cautelare. Ha inoltre ritenuto infondate le restanti censure, affermando che non occorre attendere la definizione dell'appello per dare esecuzione a una sentenza di primo grado non sospesa, che il provvedimento di acquisizione è vincolato e non è soggetto ai principi di partecipazione procedimentale e che è possibile adottare un atto plurimo. Quanto al periculum in mora, il pericolo è stato escluso perché i ricorrenti e gli occupanti percepiscono un reddito e possono reperire un'altra abitazione entro il termine assegnato dall'amministrazione. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Acquisizione al Patrimonio Comunale, Immissione in Possesso e Sgombero
La disposizione costituisce il fondamento dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e delle conseguenti misure di immissione in possesso e sgombero dell'immobile abusivo in caso di mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Quando l'ingiunzione di demolizione presupposta da un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale sia stata impugnata e il ricorso sia stato respinto con sentenza di primo grado esecutiva non sospesa, le censure di invalidità derivata non presentano, in sede cautelare, una prognosi favorevole, anche se la sentenza è stata appellata.
- La proposizione dell'appello contro una sentenza di primo grado esecutiva non impedisce all'amministrazione di darvi esecuzione, se non è stata disposta una misura cautelare di sospensione.
- Il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha natura vincolata e non è soggetto ai principi di partecipazione procedimentale.
- In presenza di presupposti unitari riferiti a più immobili o destinatari, l'amministrazione può adottare un atto plurimo.
- Ai fini della tutela cautelare contro un ordine di sgombero, il periculum in mora può essere escluso quando i destinatari e gli occupanti dispongano di redditi e possano reperire un'abitazione alternativa entro il termine assegnato dall'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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