Sentenza n. 1402/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia - quanto all’atto introduttivo del giudizio: 1) della nota comunicata il 19 settembre 2022, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo sotto il profilo attitudinale al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ed indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 maggio 2022, pubblicato sulla GURI, IV serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022; 2) del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico sub 1), mai comunicato, qualora esistente; 3) per quanto occorra, di ogni atto comunque richiamato nel provvedimento impugnato sub 1) e non conosciuto; 4) delle prove e degli accertamenti attitudinali svolti e, per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della commissione per gli accertamenti di competenza e, segnatamente, della “scheda di profilo individuale”, della “ripetizione del colloquio collegiale”, dell’“immagine speculare – osservazioni dello sperimentatore”, del tachistoscopio, del test n. 017 e di tutti i relativi allegati compresi i test, ulteriori verbali, referti, relazioni mediche e psicoattitudinali e rapporti, nella sola parte lesiva per gli interessi del ricorrente; 5) per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della commissione per gli accertamenti attitudinali e, segnatamente, del verbale preliminare con il quale sono stati fissati i criteri da seguire negli accertamenti nonché di ogni altro eventuale verbale, non conosciuto, con il quale sono stati fissati ulteriormente i criteri di valutazione, nella sola parte lesiva degli interessi del ricorrente; 6) per quanto occorra, del decreto del Capo della polizia del 19 agosto 2022 di nomina e composizione della commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali, ove lesivo degli interessi del ricorrente; 7) per quanto occorra, del bando del concorso pubblico de quo; 8) per quanto occorra, delle disposizioni ministeriali per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del 23 agosto 2022, nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente; 9) di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente; - quanto ai motivi aggiunti: 10) del decreto direttoriale del 2 novembre 2022, con il quale è stata disposta l’approvazione della graduatoria del concorso pubblico di cui è causa, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero dell’interno n. 1/39-ter del 4 novembre 2022; 11) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il ricorrente ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro la non idoneità, l’esclusione, gli accertamenti attitudinali e la graduatoria. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: dichiarazione di non idoneità attitudinale ed esclusione da un concorso pubblico per 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché successiva graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota comunicata il 19 settembre 2022 con cui era stato dichiarato non idoneo sotto il profilo attitudinale al concorso, chiedendo anche la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti. Ha contestato, per quanto occorresse, il provvedimento di esclusione, le prove e gli accertamenti attitudinali, i verbali della commissione, la scheda di profilo individuale, la ripetizione del colloquio collegiale, gli esiti dei test e degli ulteriori accertamenti, i criteri di valutazione, la composizione della commissione, il bando e le disposizioni ministeriali per lo svolgimento degli accertamenti. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto direttoriale del 2 novembre 2022 di approvazione della graduatoria. Nel corso del giudizio, con memoria del 4 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamati a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 reg. (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio integra una sopravvenuta carenza di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- In presenza di giusti motivi, la dichiarazione di improcedibilità può essere accompagnata dalla compensazione delle spese di giudizio.
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