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Sentenza

Sentenza n. 12644/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO In parte qua dell'Elenco per l'anno 2021, elaborato e annualmente aggiornato da ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020, e successivamente rettificato in data 4 novembre 2020, nonché pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 275 (di seguito “Elenco ISTAT” o anche solo “Elenco”).

Giustizia amministrativa202502379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: inclusione in parte qua nell'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2021

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, l'Elenco ISTAT per l'anno 2021, elaborato e aggiornato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, contestando la propria inclusione nell'elenco. Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche spetti alla Corte dei conti. La causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla norma. In ragione della complessità della questione, le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196

    La disposizione costituisce la base normativa dell'elaborazione e dell'aggiornamento annuale dell'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020

    La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/2026, con conseguente attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sulla ricognizione ISTAT.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali secondo i termini previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche appartiene alla Corte dei conti e non al giudice amministrativo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice contabile, la causa può essere riproposta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla norma.
  • La complessità della questione di giurisdizione può giustificare la compensazione delle spese tra le parti costituite.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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