Cassazione Penale, Sentenza n. 37800/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva in parte condannati. Lombardo ha contestato: 1) la responsabilità per usura (affermando che il prestito usurario sarebbe stato erogato da terzi, dichiarazioni della vittima inaffidabili e mancanti di riscontri esterni); 2) la configurabilità di usura rispetto a una somma iniziale di 300 euro (sosteneva trattarsi di prestito istantaneo senza pattuizione di interessi); 3) la sussistenza del reato di estorsione (mancanza di prospettazione di un male ingiusto, assenza di profitto giuridicamente inteso, configurabilità piuttosto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o di tentativo di recupero crediti, invocazione dell'attenuante dell'art. 114 c.p.); 4) la responsabilità per lesioni (impossibilità materiale di avere commesso le lesioni, contraddittorietà probatoria, erronea applicazione di aggravanti e mancato riconoscimento delle attenuanti). Rotundo ha dedotto di non aver partecipato attivamente: avrebbe solo accompagnato Lombardo senza intervenire nella lite, anzi tentando di evitare lo scontro, quindi assenza di concorso nel reato di lesioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché formulati con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, integrate da riscontri (referto medico, intercettazioni, consegna controllata di denaro che ha portato agli arresti), erano attendibili e idonee a sostenere le condanne. In particolare la sentenza di appello che aveva: - confermato la responsabilità di Lombardo Luigi per usura, estorsione e lesioni (capi A, B, C); - confermato la responsabilità di Rotundo Luigi solo per lesioni (capo C) e proscioglieva gli altri capi; - mantenuto la condanna dei due imputati al risarcimento del danno verso le parti civili; è stata integralmente confermata nella sostanza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen., comma terzo
richiamato il principio secondo cui le regole sull'ammissione e valutazione delle prove testimoniali non si applicano nella stessa misura alle dichiarazioni della persona offesa, che possono, se ritenute attendibili e motivate, sostenere da sole la condanna
art. 114 cod. pen.
attenuante invocata dal ricorrente per ridurre la responsabilità in ordine all'estorsione; la Corte ha rilevato che la questione non era stata prospettata in appello e quindi non esaminabile in sede di legittimità
art. 393 cod. pen.
richiamata nella discussione sulla possibile qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha escluso tale qualificazione ritenendo prevalente la natura estorsiva delle condotte
art. 61 cod. pen., primo comma, n. 2
riferita tra le aggravanti contestate; la Corte ha osservato che la valutazione di aggravanti/attenuanti non poteva essere rimessa alla cassazione quando non dedotta in appello
Giurisprudenza (principi consolidati citati)
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012; Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018; Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018
richiamati principi secondo cui: la credibilità della persona offesa è materia di fatto non rivedibile in Cassazione salvo contraddizioni manifeste; la consegna di denaro sotto il controllo della polizia può integrare consumazione dell'estorsione; la richiesta violenta di restituzione di beni non equivale all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando si usino violenze o minacce
Massime di principio
- Le valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sono valutazioni di merito e in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente contraddittoria o priva di plausibilità
- La consegna di denaro all'estorsore sotto il controllo della polizia giudiziaria può costituire estorsione consumata e non tentata, perché la costrizione permane nella dinamica della consegna
- La semplice presenza o accompagnamento sul luogo del fatto può integrare concorso quando emergano elementi che dimostrino consapevolezza e partecipazione all'intento criminoso (insulti, tentativi di costringere la vittima, comportamenti attivi)
- La qualificazione del fatto come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" richiede l'esercizio di un diritto soggettivo; al contrario, richieste estorsive o l'uso di violenza/minacce escludono questa causa di giustificazione
- Motivi formulati in modo generico in Cassazione sono frequentemente dichiarati inammissibili: è essenziale che i ricorsi contestino specificamente la motivazione di merito e individuino errori di diritto o lacune di fatto chiaramente delimitate
- Questioni processuali o doglianze non proposte nei gradi precedenti (es. riconoscimento di specifiche attenuanti in appello) possono essere inammissibili o non esaminabili in Cassazione
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