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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30694/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 04/11/2021 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca anche per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) nei confronti di GUARNIERI e FRANCIACORTA METALLI. Le contestazioni penali riguardavano dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (anni d'imposta 2015-2019) e concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (anno 2020). Il Procuratore deduceva vizi di motivazione dell'ordinanza di riesame: a suo avviso il Tribunale non aveva considerato adeguatamente le dichiarazioni confessorie, aveva errato nel ritenere le operazioni oggettivamente inesistenti anziché soggettivamente inesistenti, aveva compiuto errori materiali nella indicazione di riferimenti documentali e aveva frainteso la diversa siglatura delle fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la ricostruzione del Tribunale di Trieste secondo cui il G.I.P. nel decreto di sequestro non aveva svolto un'adeguata autonoma valutazione critica degli elementi probatori né motivato la misura in relazione alle norme incriminatrici e ai criteri di quantificazione del profitto da sequestrare. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il riesame deve annullare un provvedimento cautelare quando la motivazione manca o non contiene una valutazione autonoma degli elementi che ne costituiscono il fondamento, e ha chiarito che il mero rinvio integrale ad atti di polizia giudiziaria contenenti valutazioni non può supplire alla motivazione. Considerate tali basi, e l'assenza di confutazione efficace delle ragioni del Tribunale da parte del ricorrente, il ricorso del P.M. è stato ritenuto inammissibile e quindi resta efficace l'ordinanza che aveva annullato il sequestro.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina la confisca per equivalente del profitto di reati tributari; la Corte ha richiamato la necessità che il G.I.P. motivi la misura quantificando il profitto e i criteri adottati per il sequestro.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Riferito alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta; la Corte ha rilevato l'esigenza che la misura cautelare sia motivata in relazione alla specifica fattispecie contestata e ai relativi presupposti.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la sentenza richiama che per alcuni anni (es. 2020) il parametro per il sequestro può essere il prezzo del reato (compenso versato) e non automaticamente l'intera evasione IRES.

  • art. 9 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato in relazione al tema del concorso tra utilizzatore e correi emittenti fatture; il Tribunale ha osservato che alcune ricostruzioni accusatorie potevano essere incompatibili con l'art. 9.

  • art. 309 cod. proc. pen. (modifiche introdotte con legge n. 47/2015)

    Richiamato per i poteri del tribunale del riesame di annullare il provvedimento quando la motivazione manca o non contiene una valutazione autonoma; applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 324 c.p.p.

  • art. 324 cod. proc. pen., comma 7

    Rinvio alla disciplina del potere di annullamento del tribunale del riesame e obbligo di valutazione autonoma degli elementi e delle censure della difesa.

Massime di principio

  • Il controllo della Corte di cassazione sulle ordinanze in materia di sequestro è limitato a vizi di legge e alle ipotesi di mancanza o palese apparente della motivazione; non può sostituirsi al giudizio di merito sulla valutazione delle prove.
  • Il giudice che emette il decreto di sequestro (G.I.P.) deve esprimere una valutazione autonoma e critica degli elementi probatori rispetto alle incolpazioni specifiche; il mero richiamo integrale ad atti di polizia giudiziaria che contengono valutazioni non è sufficiente a motivare la misura.
  • Quando la misura è finalizzata alla confisca ai sensi dell'art. 12-bis, la motivazione deve indicare i criteri e i parametri utilizzati per quantificare il profitto e l'estensione temporale dell'attività illecita; l'assenza di tali passaggi può determinare l'annullamento in sede di riesame.
  • Non è ammesso automatismo nel calcolo del sequestro: per fatture per operazioni inesistenti può essere necessario distinguere tra prezzo del reato (compenso effettivamente pagato) e più ampia quantificazione dell'imposta evasa, secondo la giurisprudenza più recente.
  • Il riesame può annullare il provvedimento cautelare se la motivazione è incapace di mostrare il nesso logico tra fatti, norma e misura; di conseguenza in situazioni analoghe è cruciale per l'Accusa documentare e motivare con chiarezza la catena valutativa e la quantificazione del profitto.
  • Nelle contestazioni che distinguono operazioni soggettivamente inesistenti da operazioni oggettivamente inesistenti occorre chiarezza nel qualificare le condotte e conseguentemente nel determinare la base di calcolo della misura cautelare.

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