Sentenza n. 157/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 8.5.2025, n. 481, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 8 maggio 2025, n. 481, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Il giudicato aveva condannato il Ministero a emettere la carta e ad accreditarvi complessivamente 3.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalle singole date di accredito fino al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, previa notifica della decisione e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento né ha fornito prova dell’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e ha rilevato che il Ministero, pur costituito, non aveva contestato l’inadempimento né provato l’avvenuto adempimento, in violazione dell’onere probatorio gravante su chi deduce l’esecuzione del titolo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito di 3.000 euro, oltre ai relativi accessori. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sugli importi dovuti, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora, per assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
La parte che deduce l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo deve fornire la prova dell’adempimento; nel caso concreto il Ministero non ha assolto tale onere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare integrale esecuzione al giudicato.
- L’amministrazione che intenda opporsi alla domanda di ottemperanza deducendo l’avvenuto adempimento deve provarlo; la mera costituzione in giudizio, priva di contestazioni e di documentazione sull’esecuzione, non è sufficiente.
- Quando l’esecuzione del giudicato richiede non soltanto il pagamento di somme, ma anche l’adozione di un atto o lo svolgimento di un’attività amministrativa ulteriore, il giudice può fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandone la decorrenza e il termine finale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un termine assegnato, per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione obbligata.
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