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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16595/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermando i gravi indizi di reato per riciclaggio (art. 648-bis c.p.) aggravato in relazione al contesto mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente contestava la mancata indicazione di elementi concreti a sostegno del fumus del reato, la contraddittorietà della motivazione (essendo stato riconosciuto estraneo alla consorteria mafiosa e avendo un reddito da lavoro dipendente compatibile con i trasferimenti contestati), l'assenza di riscontri delle intercettazioni nei suoi confronti e l'errore nella rubrica del capo di imputazione circa l'assenza di rapporti di parentela con il beneficiario dei bonifici (all'atto invece cugino), circostanza che poteva giustificare i versamenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale, ritenendola viziata perché basata su un mero sillogismo: il fatto che il ricorrente abbia effettuato due bonifici per complessivi 400 euro in quasi due anni non era sufficiente, senza ulteriori elementi, a dimostrare che egli avesse consapevolezza dell'origine illecita dei fondi né la sua partecipazione alla struttura mafiosa. La Corte ha rilevato l'assenza di riscontri nelle intercettazioni e l'esplicita constatazione che non sussistono elementi per inserire il ricorrente nella consorteria. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    Il Tribunale aveva qualificato i bonifici come operazioni di riciclaggio in favore di un esponente mafioso; la Corte di cassazione ha però ritenuto che la semplice effettuazione di due bonifici di modesta entità non comprovasse la consapevolezza dell'origine illecita dei fondi e quindi non bastasse a fondare il fumus per il reato di riciclaggio senza ulteriori elementi probatori.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravamento per finalità mafiose)

    La misura era stata aggravata con riferimento al contesto mafioso: il Tribunale aveva richiamato il quadro della consorteria Sanfilippo e la prassi di sostenere i sodali in carcere. La Cassazione ha ritenuto però che l'aggravamento non potesse reggere in assenza di elementi che colleghino direttamente il ricorrente all'organizzazione o alla consapevolezza dell'origine delittuosa delle somme.

  • art. 309, comma 7 c.p.p. (competenza per nuovo giudizio)

    La Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, richiamando la norma procedurale che disciplina la competenza per il riesame/nuovo esame della misura cautelare in sede di rinvio.

Massime di principio

  • La mera effettuazione di trasferimenti di modesta entità, specie se sporadici, non costituisce di per sé prova sufficiente di riciclaggio: occorre dimostrare la consapevolezza dell'origine illecita dei fondi.
  • Per applicare aggravanti legate al contesto mafioso è necessario fornire elementi probatori che colleghino concretamente il soggetto alla struttura criminale o alla sua dinamica di finanziamento; il richiamo generale al contesto non è sufficiente.
  • Se il giudice di merito riconosce l'estraneità del ricorrente alla consorteria o l'assenza di elementi che lo inseriscano nella struttura criminale, deve comunque motivare con riferimento a prove o indizi specifici ogni valutazione che conduca a ritenere il dolo, anche nella forma eventuale.
  • La presenza di rapporti di parentela o legami familiari con il beneficiario dei versamenti può giustificare trasferimenti di denaro; l'omessa valutazione o l'errore formale su tali circostanze può viziare la motivazione e deve essere adeguatamente valutata dal giudice.
  • In fase cautelare il requisito della gravità indiziaria richiede motivazione puntuale e non deduzioni logiche generiche: l'assenza di riscontri probatori oggettivi (es. intercettazioni che coinvolgano il ricorrente) indebolisce la misura.
  • In presenza di vizi di motivazione la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo giudizio, obbligando il giudice di merito a riesaminare compiutamente le prove e a fornire motivazione specifica sulle censure mosse.

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