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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13305/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento ICI per le annualità 2010 e 2011 emessi da un Comune nei confronti di due contribuenti, poi impugnati davanti al giudice tributario. In primo grado gli avvisi erano stati annullati; in appello il Comune aveva ottenuto una riforma parziale della decisione. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello comunale per difetto di specificità e per omessa pronuncia sulle eccezioni difensive; (2) ancora violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia; (3) violazione della normativa sul procedimento tributario e sulla motivazione degli atti impositivi, per ritenuta insufficiente motivazione degli avvisi; (4) e (5) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la CTR ritenuto edificabile il terreno pur in assenza di piano attuativo e per asserita motivazione apparente; (6) ulteriore violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutti i motivi del ricorso introduttivo e di appello, anche in punto sanzioni. Il Comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale limitatamente all'annualità 2010, contestando la declaratoria di decadenza dell'ente per decorso del termine quinquennale.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dei contribuenti sia il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto infondato il ricorso incidentale perché, per l'ICI 2010, la pretesa impositiva era ormai decaduta al momento della notifica dell'avviso, effettuata dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo, secondo il regime applicabile dopo la soppressione dell'obbligo dichiarativo. Ha poi giudicato infondati tutti i motivi del ricorso principale: i primi due e il sesto perché generici e non autosufficienti, oltre che perché la sentenza di merito non era incorsa in omessa pronuncia; il terzo perché gli avvisi erano sufficientemente motivati e la doglianza confondeva motivazione dell'atto con prova dei fatti costitutivi della pretesa; i motivi sul terreno edificabile perché la CTR aveva correttamente applicato il principio secondo cui l'edificabilità ai fini ICI discende dalla qualificazione urbanistica dell'area anche senza piano attuativo, con conseguente rilevanza del valore venale e delle eventuali incidenze dei vincoli urbanistici sulla sola quantificazione della base imponibile. Le spese sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale in via prioritaria rispetto a quello principale.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa idonea a contrastare le ragioni della sentenza impugnata, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per le doglianze di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nel caso concreto le censure sono state ritenute generiche o infondate.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione in ricorso della domanda o eccezione ritualmente proposta, con specificazione degli atti e della loro decisività; non è rilevabile d'ufficio.

  • art. 360 c.p.c.

    È stata richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte ha ritenuto che gli atti contenessero elementi sufficienti per la difesa.

  • artt. 1 e 3 L. 241/1990

    Richiamati dai ricorrenti in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha escluso il vizio di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; il vizio sussiste solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione meramente apparente integra nullità della sentenza solo quando il giudice omette di esporre le ragioni in fatto e in diritto della decisione.

  • d.lgs. 546/1992, art. 36

    Nel processo tributario il vizio di motivazione segue il medesimo standard del minimo costituzionale.

  • art. 37, comma 53, d.l. 223/2006 conv. in L. 248/2006

    Ha soppresso, dal 2007, l'obbligo della dichiarazione ICI, con effetti sulla decorrenza del termine di decadenza dell'azione accertativa.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    La decadenza della pretesa impositiva ICI decorre dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005 conv. in L. 248/2005

    Richiamato come interpretazione autentica dell'art. 2 del d.lgs. 504/1992 sulla nozione di area edificabile ai fini ICI.

  • art. 36, comma 2, d.l. 223/2006 conv. in L. 248/2006

    Richiamato come interpretazione autentica della disciplina ICI sull'edificabilità dell'area.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992

    L'edificabilità dell'area ai fini ICI si desume dalla qualificazione urbanistica attribuita dallo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia richiede una specifica e completa indicazione della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, con puntuale richiamo degli atti processuali in cui era stata proposta; la censura generica è inammissibile.
  • L'appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., è ammissibile se contiene la chiara individuazione dei capi contestati e delle ragioni di critica alla sentenza, senza necessità di formule solenni o di un progetto alternativo di decisione.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è un requisito formale distinto dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria: è sufficiente che l'atto renda comprensibili la pretesa e le ragioni essenziali della stessa, così da consentire la difesa del contribuente.
  • Nel sindacato di legittimità la motivazione della sentenza è censurabile solo entro il "minimo costituzionale": il vizio sussiste esclusivamente in caso di mancanza assoluta, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
  • In tema di ICI, l'edificabilità dell'area ai fini della base imponibile va desunta dalla qualificazione urbanistica risultante dallo strumento urbanistico generale; la mancata adozione del piano attuativo non esclude il regime fiscale dei suoli edificabili, ma può incidere solo sulla quantificazione del valore venale.
  • Per l'ICI, una volta soppressa l'obbligazione dichiarativa, la decadenza dell'amministrazione dall'esercizio della pretesa si computa al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte locali
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullitàGiudicato

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