Cassazione Penale, Sentenza n. 34561/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rigetto dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per l'imputazione di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di gasolio e a reati connessi (riciclaggio, falso, trasferimento fraudolento di valori, fatturazioni inesistenti). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per: 1) mancanza o insufficienza della gravità indiziaria in relazione al reato associativo, contestando la compatibilità tra le varie imputazioni associative e la reale posizione apicale a lui attribuita; 2) errata imputazione dell'aggravante di "agevolazione mafiosa" (sostiene che al Rigillo non possa essere attribuito il dolo specifico richiesto); 3) insufficiente prova dell'aggravante della transnazionalità; 4) carenza delle esigenze cautelari e mancata valutazione delle misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), con richiamo al fattore tempo e all'assenza di attività delictiva recente e all'incensuratezza.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria sull'associazione per la ricostruzione fattuale (elementi indiziari: sequestri, falsità dei documenti di accompagnamento, documentazione societaria, servizi di polizia giudiziaria, ampia attività intercettiva, riunioni e cassa comune). Ha confermato l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in capo al Rigillo sulla base della sua consapevolezza della contiguità dei fratelli D'Amico con il boss Mancuso, richiamando la giurisprudenza (Sez. U., Chioccini) che ammette l'estensione soggettiva dell'aggravante quando il concorrente sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Ha ritenuto provata, in sede cautelare, la transnazionalità in ragione dei collegamenti con forniture e corrieri dall'est Europa e della documentazione di trasporto internazionale. Quanto alle esigenze cautelari, ha accolto la motivazione del tribunale di merito che ha valorizzato il ruolo di raccordo del Rigillo, l'attualità del pericolo di reiterazione e il rischio di inquinamento probatorio, non ritenendo idonee misure meno afflittive. Conseguentemente, la custodia cautelare in carcere è stata confermata; il ricorrente sarà tenuto alle spese e la decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza del Tribunale del riesame: il ricorso al Tribunale del riesame è stato proposto ai sensi di tale articolo per impugnare l'ordinanza del GIP.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione normativa in ordine all'adeguatezza della custodia in carcere quando è contestata l'aggravante ex art. 416-bis.1; valorizzata dal giudice per motivare l'esigenza cautelare.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per agevolazione di associazione mafiosa: rilevata in capo al Rigillo in base alla sua consapevolezza dei rapporti dei coindagati con il boss Mancuso; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente l'estensione soggettiva dell'aggravante quando il concorrente sia consapevole della finalità agevolatrice.
art. 61-bis cod. pen.
Richiamato in relazione alla transnazionalità come parametro per valutare la rilevanza di attività criminose con ramificazioni estere; la valutazione è stata effettuata a livello indiziario cautelare.
art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146
Norma che disciplina l'aggravante della transnazionalità: ha natura oggettiva e può essere applicata quando un reato sia stato determinato o agevolato dall'apporto di un gruppo criminale attivo in più Stati; in sede cautelare sono stati ritenuti indizi sufficienti di un sistema di approvvigionamento transnazionale.
art. 59, comma secondo, cod. pen.
Criteri di applicazione delle circostanze (in relazione all'estensione dell'aggravante della transnazionalità ai concorrenti in base alla loro conoscenza o colpa).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola che impone la sintetica enunciazione dei motivi di impugnazione nella cassazione; richiamata in relazione all'illustrazione dei motivi del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la liquidazione delle spese nel rito camerale: la condanna alle spese è stata disposta dal giudice della Cassazione.
art. 94, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in caso di mancata rimessione in libertà.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione a delinquere in sede cautelare è sufficiente un compendio indiziario coerente che evidenzi pluralità di persone, ruoli organizzativi, stabilità dell'organizzazione (riunioni, cassa comune, prezzario concordato) e un programma delittuoso; singoli elementi isolati possono essere meno significativi, ma la loro convergenza rafforza la gravità indiziaria.
- L'aggravante di "agevolazione mafiosa" ha natura soggettiva ma può essere estesa al concorrente che, pur non condividendo direttamente il progetto mafioso, sia consapevole che l'attività del compartecipe agevoli un clan; non è richiesto che il concorrente abbia rapporti diretti col boss se è consapevole della contiguità del compartecipe con la mafia (orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità).
- L'aggravante di transnazionalità può essere valutata sul piano oggettivo in sede cautelare quando emergano indizi di importazioni/forniture internazionali, corrieri e modalità organizzative transfrontaliere: non è sempre necessario provare in questa fase la piena struttura organizzativa estera, ma vanno indicate circostanze che dimostrino l'apporto o l'utilizzo di canali esteri.
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, può trovare applicazione quando è contestata un'aggravante rilevante (es. agevolazione mafiosa); il difensore deve fornire elementi concreti e attuali per dimostrare l'assenza di esigenze cautelari o l'idoneità di misure meno afflittive (documentazione sulla vita stabile, assenza di contatti con coindagati, misure alternative di controllo).
- Il mero decorso del tempo dall'ultima condotta non annulla automaticamente le esigenze cautelari: il giudice valuta la permanenza della pericolosità e il rischio di inquinamento probatorio e non richiede l'esistenza di una "occasione specifica" di delitto, ma una prognosi di rischio attuale.
- Per contrastare con efficacia le censure in sede cautelare è utile produrre prove dirette a escludere la consapevolezza di rapporti mafiosi o transnazionali (es. documentazione contabile, corrispondenza, testimonianze terze, carenze probatorie sulle forniture estere) e proporre misure alternative concrete e sorvegliabili (domiciliari con braccialetto, costituzione di garanti, divieto di contatto con determinati soggetti).
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