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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30048/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati condannati in primo e secondo grado per fatti avvenuti la sera del 20 settembre 2018 nei pressi della sede di una società: due soggetti su motociclo, con caschi integrali, avrebbero esploso colpi d'arma da fuoco contro le autovetture parcheggiate nel cortile, danneggiandole; le indagini hanno poi ricostruito il coinvolgimento di un motociclo Yamaha bruciato e di una pistola marca Taurus calibro 9x21, nonché la presunta partecipazione dei due ricorrenti nella consegna del mezzo e dell'arma e in una successiva richiesta di denaro con finalità estorsiva. Uno dei ricorrenti ha dedotto, in sintesi, nullità per indebita composizione del collegio con un giudice onorario in violazione delle norme sulla magistratura onoraria; inutilizzabilità delle intercettazioni e del captatore informatico; insussistenza della prova sul motociclo e sull'arma; carenza di prova sulla tentata estorsione; erroneo riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso; e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L'altro ricorrente ha contestato la motivazione della sentenza sulla propria partecipazione al fatto, la riferibilità del motociclo e dell'arma, la prova della richiesta estorsiva e la motivazione sull'aggravante del metodo mafioso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha escluso la nullità derivante dalla presenza del giudice onorario nel collegio di primo grado perché, nel caso concreto, la rinnovazione degli atti con consenso delle parti ha reso legittima la decisione. Ha poi ritenuto utilizzabili le intercettazioni eseguite con captatore informatico, poiché il procedimento rientrava tra quelli di criminalità organizzata ai fini della disciplina applicabile e, comunque, mancava l'allegazione degli atti necessari a sostenere l'eccezione. Ha considerato generiche e non decisive le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti, valorizzando il compendio intercettativo, i dati video e le conclusioni dei giudici di merito sulla consegna del motociclo e dell'arma, sulla tentata estorsione e sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ritenuta oggettiva e applicabile ai concorrenti a condizione della loro conoscenza o colpa. Infine, ha reputato correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    norma invocata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    disciplina la composizione e i limiti di impiego del giudice onorario di pace, con divieto per taluni collegi penali

  • art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

    individua i reati per i quali opera il divieto di composizione del collegio con giudice onorario di pace

  • art. 33, comma 1, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla capacità del giudice

  • art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    base della nullità assoluta dedotta per inosservanza delle condizioni di capacità del giudice

  • art. 179 cod. proc. pen.

    fonte della nullità assoluta e insanabile rilevabile d'ufficio

  • art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa per contestare l'uso del captatore informatico

  • art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152

    disciplina speciale delle intercettazioni nei procedimenti per criminalità organizzata

  • d.l. 10 agosto 2023, n. 105, art. 1, conv. in l. 9 ottobre 2023, n. 137

    norma interpretativa che definisce l'ambito applicativo della disciplina speciale per le intercettazioni

  • art. 62-bis cod. pen.

    norma sulle attenuanti generiche, la cui concessione richiede elementi positivi e non è automatica

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato per definire il vizio di mancanza di motivazione

  • art. 276 ?

    null

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    aggravante del metodo mafioso, ritenuta oggettiva e applicabile ai concorrenti consapevoli o colposamente ignari

  • art. 11 c.p.

    null

  • art. 650 ?

    null

Massime di principio

  • La violazione del divieto di composizione del collegio penale con un giudice onorario di pace, nei casi vietati dall'art. 12 d.lgs. 116/2017, integra in astratto una nullità assoluta per difetto di capacità del giudice; tuttavia, se nel prosieguo del processo gli atti rilevanti vengono rinnovati con il consenso delle parti, la censura non può essere accolta perché la rinnovazione realizza la ripetizione dell'atto nel rispetto delle regole.
  • Nei procedimenti iscritti prima del 1 settembre 2020 relativi a materie di criminalità organizzata, la disciplina speciale delle intercettazioni mediante captatore informatico continua a trovare applicazione secondo il regime previgente, sicché l'utilizzo del trojan non è di per sé illegittimo per il solo fatto della data di iscrizione del procedimento.
  • L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni richiede una specifica allegazione degli atti su cui si fonda; in cassazione non è sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva.
  • Il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del materiale probatorio: sono inammissibili le doglianze che si limitino a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza evidenziare un vizio interno della motivazione.
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere desunta dalle concrete modalità dell'azione quando esse siano connotate da particolare protervia e capacità intimidatoria; non è necessario che emerga, sullo sfondo, un sodalizio mafioso specificamente individuato.
  • La circostanza aggravante del metodo mafioso, se contestata come riferita alle modalità esecutive del fatto, ha natura oggettiva e si estende ai concorrenti che ne abbiano avuto conoscenza, ovvero che l'abbiano ignorata per colpa.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto: la loro concessione presuppone elementi positivi di valutazione, mentre il diniego può essere motivato anche con il richiamo all'assenza di tali elementi quando la richiesta difensiva non sia specificamente argomentata.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
SottomaterieCaptatore informaticoInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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