Tribunale, Ordinanza T-392/24
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 novembre 2024. — Raf Verbeke e Elias Vlerick contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2024/1263 – Regolamento (UE) 2024/1264 – Direttiva (UE) 2024/1265 – Atto legislativo – Atto che comporta misure di esecuzione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità manifesta – Richiesta di “dialogo costituzionale” con la Corte costituzionale belga – Incompetenza manifesta. — Causa T-392/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di due cittadini belgi contro la nuova disciplina UE sulla governance economica. Ha ritenuto che i regolamenti impugnati siano atti legislativi e che la direttiva richieda comunque misure nazionali di trasposizione, con conseguente difetto dei presupposti per l’azione individuale ex articolo 263 TFUE. Ha inoltre escluso di poter avviare un dialogo costituzionale con la Corte costituzionale belga, dichiarando il relativo capo di domanda manifestamente incompetente.
Ricorso di annullamento contro la riforma del quadro di governance economica dell’UE: irricevibilità per difetto di legittimazione ad agire e incompetenza a instaurare un "dialogo costituzionale" con un giudice nazionale.
La questione giuridica
Se persone fisiche non destinatarie di regolamenti e direttiva della riforma del quadro di governance economica possano impugnare tali atti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in particolare verificando se gli atti siano "regolamentari" privi di misure d’esecuzione o se vi sia incidenza diretta e individuale; inoltre, se il Tribunale possa, nell’ambito di un ricorso di annullamento, avviare un "dialogo costituzionale" con la Corte costituzionale belga sull’attuazione nazionale degli atti impugnati.
Principio di diritto
Sono irricevibili i ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche contro il regolamento (UE) 2024/1263, il regolamento (UE) 2024/1264 e la direttiva (UE) 2024/1265, poiché i primi due sono atti legislativi e non atti regolamentari e la direttiva, per la sua natura e per l’obbligo di trasposizione, comporta misure di esecuzione; inoltre, tali atti non producono effetti giuridici diretti sulla situazione giuridica dei ricorrenti, sicché manca la legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE. Il Tribunale è altresì manifestamente incompetente a instaurare un "dialogo costituzionale" con una Corte costituzionale nazionale nell’ambito del sindacato di legittimità.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 289 TFUE
- Articolo 126, paragrafo 14, TFUE
- Articolo 121, paragrafo 6, TFUE
- Regolamento (UE) 2024/1263
- Regolamento (UE) 2024/1264
- Direttiva (UE) 2024/1265
- Regolamento (CE) n. 1466/97
- Regolamento (CE) n. 1467/97
- Direttiva 2011/85/UE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 133 del regolamento di procedura del Tribunale
Ricorso di annullamento contro la riforma del quadro di governance economica dell’UE
L’ordinanza riguarda un ricorso diretto proposto da due persone fisiche, residenti a Gand, volto a ottenere l’annullamento di tre atti della riforma della governance economica dell’Unione: il regolamento (UE) 2024/1263, il regolamento (UE) 2024/1264 e la direttiva (UE) 2024/1265. In via subordinata, i ricorrenti chiedevano anche che il Tribunale instaurasse un "dialogo costituzionale" con la Corte costituzionale belga sull’attuazione nazionale degli atti impugnati.
Fatti e petitum
I ricorrenti, non destinatari degli atti impugnati, hanno fondato il ricorso sull’articolo 263 TFUE chiedendo:
- l’annullamento integrale dei tre atti della riforma;
- in subordine, l’avvio di un dialogo con il giudice costituzionale belga in relazione alla loro attuazione in Belgio.
Il Tribunale ha deciso ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti e potendo statuire senza proseguire il procedimento.
Quadro normativo richiamato
La pronuncia si concentra sulla disciplina dell’azione di annullamento proposta da persone fisiche o giuridiche ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Vengono inoltre richiamati:
- l’articolo 288 TFUE, sulla natura vincolante della direttiva per quanto riguarda il risultato da raggiungere e la necessità di trasposizione;
- l’articolo 289 TFUE, per distinguere atti legislativi e atti regolamentari in base alla procedura di adozione;
- l’articolo 121, paragrafo 6, TFUE e l’articolo 126, paragrafo 14, TFUE, come basi giuridiche rispettivamente del regolamento 2024/1263 e del regolamento 2024/1264;
- l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, per la declaratoria di manifesta irricevibilità o incompetenza;
- l’articolo 133 del regolamento di procedura, sulle spese.
Esame della ricevibilità: atti legislativi e atti regolamentari
Il Tribunale ricorda che l’articolo 263, quarto comma, TFUE consente a una persona fisica o giuridica di impugnare:
- gli atti di cui sia destinataria;
- gli atti che la riguardano direttamente e individualmente;
- gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano misure d’esecuzione.
Esclude anzitutto la prima ipotesi, poiché i ricorrenti non sono destinatari degli atti. Quanto alla terza ipotesi, ribadisce che la nozione di "atto regolamentare" non comprende gli atti legislativi. Poiché il regolamento 2024/1263 è stato adottato secondo la procedura legislativa ordinaria e il regolamento 2024/1264 secondo la procedura legislativa speciale, entrambi sono qualificati come atti legislativi ai sensi dell’articolo 289 TFUE e non come atti regolamentari.
Per la direttiva 2024/1265, il Tribunale osserva che essa obbliga gli Stati membri a introdurre entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni necessarie di recepimento. La concretizzazione dei suoi effetti nei confronti dei ricorrenti richiede quindi misure di esecuzione nazionali, suscettibili di controllo davanti ai giudici interni. Ne consegue che anche la direttiva non può essere impugnata in forza della terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Incidenza diretta: assenza di effetti giuridici sulla posizione dei ricorrenti
Resta solo la seconda ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che richiede incidenza diretta e individuale. Il Tribunale richiama il criterio consolidato secondo cui l’incidenza diretta esiste solo se l’atto:
- produce direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente;
- non lascia alcun margine discrezionale ai destinatari incaricati dell’applicazione.
Applicando tali criteri, il Tribunale rileva che i tre atti impugnati si inseriscono nella riforma del quadro di governance economica e regolano, in sostanza, gli Stati membri: piani strutturali di bilancio di medio termine, procedura per i disavanzi eccessivi e quadri di bilancio nazionali. Essi non producono dunque effetti obbligatori diretti sulla situazione giuridica dei ricorrenti.
Il Tribunale sottolinea inoltre che i ricorrenti non hanno individuato alcuna disposizione specifica idonea a incidere sulla loro posizione soggettiva; hanno invece allegato effetti sulla gestione e sui diritti di proprietà di terreni pubblici comunali di Gand e sul rispetto di obblighi costituzionali degli enti locali. Tali effetti, per quanto eventualmente riferibili alla città di Gand o ad altri enti pubblici, non costituiscono effetti diretti sulla situazione giuridica personale dei ricorrenti.
Domanda subordinata: impossibilità di un “dialogo costituzionale”
Quanto al secondo capo della domanda, il Tribunale dichiara di non essere competente, nell’ambito di un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, a condurre un "dialogo costituzionale" con una Corte costituzionale nazionale. La richiesta viene quindi respinta per manifesta incompetenza.
Decisione e spese
Il ricorso è stato respinto integralmente:
- in parte come manifestamente irricevibile, per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti;
- in parte per manifesta incompetenza, con riguardo alla richiesta di dialogo con il giudice costituzionale belga.
Poiché l’ordinanza è stata emessa prima della notifica del ricorso ai convenuti, i ricorrenti sono stati condannati a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
La pronuncia conferma che i singoli non possono impugnare, in via diretta, atti legislativi dell’Unione solo perché incidono sul quadro normativo economico e di bilancio degli Stati membri; la ricevibilità richiede che l’atto produca effetti giuridici diretti sulla posizione del ricorrente, circostanza esclusa nel caso di specie. La sentenza ribadisce inoltre che il Tribunale non può trasformare il giudizio di annullamento in un confronto istituzionale con un giudice costituzionale nazionale.
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