Tribunale, Ordinanza T-479/24
Order of the President of the General Court of 25 November 2024. — Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura v European Research Executive Agency. — Interim relief – Research and technological development – Grant agreement entered into as part of the Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) – Request for reimbursement of ineligible costs – Application for suspension of operation of a measure – Failure to comply with procedural requirements – Inadmissibility. — Case T-479/24 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto come inammissibile la domanda cautelare con cui un’associazione polacca chiedeva la sospensione di una debit note della REA relativa al recupero di EUR 135 000 nell’ambito di un progetto Horizon 2020. La decisione si fonda non sul merito della controversia, ma sulla violazione degli oneri formali dell’istanza cautelare, che deve essere autosufficiente e contenere i motivi relativi al fumus boni iuris e, se del caso, al bilanciamento degli interessi. Il semplice richiamo ai motivi del ricorso principale non è sufficiente.
Domanda di provvedimenti provvisori volta a sospendere una debit note della REA in materia di recupero di costi non ammissibili: inammissibilità per mancato rispetto degli oneri procedurali formali.
La questione giuridica
Se una domanda di sospensione dell’esecuzione di una debit note emessa dalla REA sia ammissibile quando, nel ricorso cautelare autonomo, il richiedente si limita a richiamare i motivi del ricorso principale senza esporre in modo autosufficiente gli elementi fattuali e giuridici relativi al fumus boni iuris e, se del caso, al bilanciamento degli interessi, come richiesto dal regolamento di procedura.
Principio di diritto
Una domanda di provvedimenti provvisori è irricevibile se non è autosufficiente e non espone in modo coerente e comprensibile, nello stesso atto introduttivo, gli elementi di fatto e di diritto che consentono di valutare la sussistenza, almeno in via prima facie, del diritto invocato e, se rilevante, il bilanciamento degli interessi; un mero rinvio alla domanda nel merito non può supplire alla mancanza di tali elementi. Di conseguenza, nel caso di specie, la domanda di sospensione della debit note è stata respinta come inammissibile.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
Sospensione di una debit note della REA: inammissibilità della domanda cautelare
Il Presidente del Tribunale è intervenuto in sede di provvedimenti provvisori in una controversia relativa al recupero di costi ritenuti non ammissibili nell’ambito di un accordo di sovvenzione del programma Horizon 2020. L’istanza mirava a ottenere la sospensione dell’esecuzione della debit note emessa dalla REA per EUR 135 000.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente, Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura, associazione non profit polacca attiva nei settori dell’istruzione, della scienza e della cultura, aveva aderito al Grant Agreement 734602 relativo al progetto TICASS. In seguito a un audit, la REA le aveva comunicato l’intenzione di recuperare EUR 135 000, invitandola a presentare osservazioni. Dopo lo scambio di corrispondenza, la REA aveva mantenuto la propria posizione ed emesso la debit note del 16 luglio 2024, indicando il termine del 30 agosto 2024 per il rimborso.
La società aveva poi proposto un ricorso nel merito ai sensi degli articoli 263 e 272 TFUE e, separatamente, una domanda cautelare ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE volta alla sospensione della debit note fino alla definizione del giudizio principale.
Normativa applicabile
La decisione richiama in particolare:
- gli articoli 278 e 279 TFUE, relativi alla sospensione dell’atto impugnato e agli altri provvedimenti provvisori;
- l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE;
- l’articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale;
- l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura;
- l’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, in tema di spese.
Ammissibilità della domanda cautelare
Il giudice ribadisce che una domanda di provvedimenti provvisori deve essere presentata con atto separato e contenere, in modo chiaro e autonomo, l’oggetto della controversia, l’urgenza e i fatti e gli argomenti che dimostrano, prima facie, la fondatezza della richiesta. L’istanza deve poter essere compresa senza dover ricorrere ad altri atti, inclusa la domanda nel merito o i suoi allegati.
Pur osservando che, in linea di principio, una domanda cautelare contro una debit note può essere ammissibile quando il rapporto di sovvenzione è contrattuale e il ricorso principale è fondato sull’articolo 272 TFUE, il Presidente rileva che, nel caso concreto, la ricorrente non aveva sviluppato alcun argomento autonomo sulla sussistenza del fumus boni iuris né sul bilanciamento degli interessi. Si era limitata a richiamare i motivi formulati nel ricorso principale.
Ragionamento del Tribunale
Secondo il giudice, tale impostazione non consente di svolgere la necessaria valutazione giuridica sulla fondatezza prima facie dei motivi invocati. La mancanza di una esposizione autosufficiente degli elementi costitutivi del fumus non può essere colmata da un rinvio al ricorso principale.
Il Presidente sottolinea inoltre che non spetta al giudice cercare negli allegati o nel ricorso principale gli elementi mancanti, poiché ciò svuoterebbe di contenuto l’obbligo di presentare la domanda cautelare mediante atto separato. La violazione di tali requisiti formali integra un ostacolo assoluto alla prosecuzione del procedimento cautelare.
Decisione e spese
La domanda cautelare è stata quindi respinta come inammissibile per mancato rispetto degli articoli 156, paragrafi 4 e 5, e 76, lettera d), del regolamento di procedura. In applicazione dell’articolo 158, paragrafo 5, le spese sono state riservate.
Principio ricavabile
La pronuncia conferma che, nel contenzioso dell’Unione, la domanda di misure provvisorie deve essere autosufficiente: il richiedente deve esporre nello stesso atto i fatti e gli argomenti che consentono di verificare il fumus boni iuris e, se del caso, l’urgency e il bilanciamento degli interessi. Il rinvio generico al ricorso principale non basta e comporta l’inammissibilità della domanda.
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