Tribunale, Ordinanza T-446/24
Order of the President of the General Court of 25 November 2024. — EV and Others v Council of the European Union. — Interim relief – Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine – Prohibition on providing access to ports and to locks in the territory of the European Union to any vessel registered under the flag of Russia, including replicas of historical ships – Application for interim measures – Failure to comply with procedural requirements – Inadmissibility. — Case T-446/24 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl presidente del Tribunale ha respinto come irricevibile l’istanza cautelare con cui i ricorrenti chiedevano la sospensione dell’applicazione di alcune misure restrittive che vietano l’accesso ai porti dell’Unione a determinate navi. La domanda non conteneva però alcuna vera argomentazione sulla fondatezza prima facie del ricorso principale, limitandosi a richiami generici. Il Tribunale ha quindi ribadito che il ricorso cautelare deve essere autosufficiente e non può essere integrato per relationem dal ricorso di merito.
Inammissibilità di un ricorso per provvedimenti provvisori per mancato rispetto dell’obbligo di esporre in modo autosufficiente il fumus boni iuris nell’istanza.
La questione giuridica
Se un’istanza di sospensione dell’esecuzione di atti restrittivi dell’Unione, proposta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, sia ammissibile quando non contiene alcuna argomentazione autonoma e intelligibile sulla condizione del fumus boni iuris, limitandosi a rinviare implicitamente al ricorso principale.
Principio di diritto
L’istanza di provvedimenti provvisori deve essere autosufficiente e contenere, in modo coerente e comprensibile, gli elementi di fatto e di diritto che dimostrano, almeno in via prima facie, la fondatezza delle censure dedotte; in mancanza di qualsiasi argomentazione specifica sul fumus boni iuris, e non potendo il giudice supplire rinviando agli atti del ricorso principale o agli allegati, l’istanza è irricevibile ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Punto 284 delle disposizioni di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione 2014/512/PESC
- Regolamento (UE) n. 833/2014
- Decisione (PESC) 2024/1744
- Regolamento (UE) 2024/1745
Inammissibilità dell’istanza cautelare per difetto di autosufficienza
L’ordinanza del Presidente del Tribunale del 25 novembre 2024 riguarda un procedimento sommario in materia di misure restrittive adottate dall’Unione europea nei confronti della Russia. I ricorrenti chiedevano la sospensione dell’applicazione di disposizioni che vietano l’accesso ai porti e alle chiuse dell’Unione alle navi registrate sotto bandiera russa, nella misura in cui tali disposizioni si applicavano a una nave tradizionale da loro gestita.
Parti e contesto fattuale
I ricorrenti erano il proprietario, il comandante e il gestore della nave interessata, impiegata per l’addestramento di giovani marinai e per la partecipazione a festival marittimi internazionali. Dopo l’aggressione militare russa contro l’Ucraina del 24 febbraio 2022, il Consiglio aveva rafforzato il regime sanzionatorio già introdotto dal 2014. In particolare, erano state inserite nel sistema normativo le disposizioni che vietano la fornitura di accesso ai porti dell’Unione alle navi battenti bandiera russa. Nel giugno 2024, gli atti sono stati modificati per chiarire che per "vessel" si intende anche una nave rientrante nelle convenzioni internazionali pertinenti, comprese le repliche di navi storiche.
Oggetto dell’istanza cautelare
Con il ricorso proposto ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, i ricorrenti chiedevano:
- la sospensione dell’applicazione delle disposizioni impugnate nella parte in cui si applicavano alla nave;
- una dichiarazione interpretativa secondo cui l’inclusione delle "repliche di navi storiche" non si applicherebbe alle navi che avevano cambiato bandiera prima del 24 giugno 2024;
- misure organizzative e una deroga provvisoria al divieto di accesso a porti e chiuse;
- l’adozione della misura prima della presentazione delle osservazioni del convenuto.
Quadro normativo richiamato
Il giudice ricorda che, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, il giudice del cautelare può sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato o prescrivere misure provvisorie. Tali domande devono rispettare i requisiti formali dell’articolo 156, paragrafi 4 e 5, e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale: devono indicare l’oggetto della controversia, l’urgenza e i motivi di fatto e di diritto a sostegno della domanda. Il Tribunale richiama inoltre il punto 284 delle disposizioni di esecuzione del regolamento di procedura, che esige l’intelligibilità autonoma dell’istanza cautelare.
Ragionamento del Tribunale
Il Presidente del Tribunale ribadisce che i requisiti del provvedimento provvisorio sono cumulativi: occorre un fumus boni iuris, l’urgenza e, se del caso, il bilanciamento degli interessi. Tuttavia, prima ancora di esaminare il merito cautelare, il giudice deve verificare d’ufficio il rispetto delle regole di procedura, la cui violazione costituisce un motivo assoluto di irricevibilità.
Nel caso di specie, il Tribunale constata che nell’istanza cautelare i ricorrenti non svolgevano alcuna argomentazione autonoma sulla condizione del fumus boni iuris. L’unico passaggio rilevante era una generica espressione di fiducia nell’esito favorevole della causa principale. Ciò non consentiva al giudice di effettuare una valutazione giuridica preliminare della fondatezza dei motivi di annullamento invocati nel ricorso principale.
Il Tribunale afferma che l’istanza non era intelligibile di per sé e non poteva essere completata mediante rinvio al ricorso principale o ai relativi allegati. Non spetta infatti al giudice cercare, al posto della parte, gli elementi utili contenuti negli atti del giudizio principale; un simile approccio svuoterebbe di significato l’obbligo di presentare una domanda cautelare in un documento separato e autosufficiente.
Dispositivo
Poiché mancava una sufficiente esposizione del fumus boni iuris, l’istanza non rispettava l’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura ed è stata quindi dichiarata irricevibile. Le spese sono state riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principio affermato
Un’istanza di misure provvisorie deve contenere, al suo interno, tutti gli elementi essenziali di fatto e di diritto necessari a dimostrare almeno in via prima facie la fondatezza delle censure; in difetto, essa è irricevibile, senza che sia consentito al giudice supplire mediante rinvio al ricorso principale.
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