Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1812/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202407842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul diritto all'erogazione della terapia ABA, respinto il danno non patrimoniale e riconosciuto solo parzialmente il rimborso delle spese per terapie private a decorrere dalla diffida del 1° dicembre 2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utenti del SSN)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno chiesto al TAR l'accertamento del diritto del figlio minore a ricevere dall'ASL il trattamento ABA e il risarcimento dei danni derivanti dall'inerzia dell'amministrazione, compreso il rimborso delle spese sostenute presso centri privati. In appello hanno contestato, da un lato, la decorrenza individuata dal TAR per l'inerzia dell'ASL: secondo gli appellanti, l'obbligo di presa in carico e di erogazione della terapia necessaria risaliva alla diagnosi del disturbo dello spettro autistico formulata nel 2015, e non alla diffida del dicembre 2022. Hanno evidenziato che il minore era stato preso in carico dall'ASL, ma che la famiglia aveva dovuto acquistare privatamente la terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA. La necessità di una terapia comportamentale intensiva era stata espressamente prescritta dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù il 17 gennaio 2020 e tale prescrizione era stata comunicata all'ASL. Dall'altro lato, hanno censurato il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sostenendo che la mancata tempestiva erogazione della terapia avesse determinato una perdita di chance di miglioramento del minore nei primi anni di vita, da liquidarsi equitativamente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto erroneo limitare l'obbligo dell'ASL alla fase successiva alla diffida del 1° dicembre 2022, poiché il minore era già stato preso in carico dal 2015 e l'ASL aveva il dovere di assicurare le migliori terapie disponibili secondo la scienza medica, senza che fosse necessaria una specifica contestazione preventiva dei genitori. Tuttavia, per il periodo iniziale non è stata raggiunta la prova che il trattamento prescritto fosse diverso da quello già erogato dall'ASL. La responsabilità dell'ASL è stata invece riconosciuta, ai fini del rimborso delle spese, almeno a decorrere dalla prescrizione del Bambino Gesù del 17 gennaio 2020, che indicava la necessità di una terapia comportamentale intensiva e che era stata tempestivamente trasmessa all'amministrazione. L'ASL è stata quindi condannata a rimborsare le spese sostenute e documentate per le terapie erogate al minore dopo tale comunicazione. È stata respinta la domanda relativa al danno non patrimoniale, perché generica, non supportata da una perizia di parte e non sufficientemente provata, anche considerando che la terapia ABA era stata comunque parzialmente effettuata a spese della famiglia. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    termine generale di trenta giorni

    Il TAR aveva applicato il termine generale di conclusione del procedimento, individuando nella diffida del 1° dicembre 2022 il momento iniziale rilevante; il Consiglio di Stato ha riformato tale ricostruzione temporale valorizzando la precedente presa in carico del minore e la prescrizione sanitaria del 17 gennaio 2020.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità degli appellanti e del minore.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è stata richiamata insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un minore è già stato preso in carico dai servizi sanitari pubblici, l'amministrazione sanitaria ha il dovere di assicurare le migliori terapie disponibili secondo la scienza medica e non può subordinare tale obbligo a una specifica contestazione preventiva della famiglia circa l'insufficienza del trattamento erogato.
  • La comunicazione all'azienda sanitaria di una prescrizione specialistica che indica la necessità di una terapia comportamentale intensiva rende conoscibile all'amministrazione l'esigenza terapeutica e può determinare, da tale momento, l'obbligo di assicurare la prestazione o di rimborsare le spese documentate sostenute privatamente per ottenerla.
  • Il rimborso delle spese sanitarie sostenute privatamente presuppone la prova documentale delle spese e dell'effettiva necessità delle prestazioni; per i periodi anteriori alla prescrizione specialistica non è sufficiente dimostrare genericamente la diagnosi, se non è provato che il trattamento privato coincidesse con quello necessario e non erogato dal servizio pubblico.
  • La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale o da perdita di chance derivante dalla mancata erogazione di una terapia sanitaria deve indicare e provare concretamente il pregiudizio causalmente riconducibile all'omissione amministrativa; la mera allegazione della maggiore efficacia delle terapie nei primi anni di vita, senza adeguato supporto tecnico o peritale, non consente la liquidazione del danno in via equitativa.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoAppello
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.