Cassazione Penale, Ordinanza n. 40308/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa riqualificazione dei fatti contestati come rapina e furto in abitazione in fattispecie ritenute meno gravi, ossia ricettazione attenuata e tentata ricettazione attenuata. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproponeva questioni già formulate in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito, traducendosi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del merito non consentita in sede di legittimità. Viene inoltre valorizzato che la motivazione della Corte territoriale era congrua e logica, fondata su confessioni dei correi, dichiarazioni di testimoni oculari, immagini di videosorveglianza e intercettazioni, elementi che consentivano di escludere una mera ricettazione e di affermare la partecipazione morale e materiale dell'imputata ai reati ascritti.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La difesa mirava a ottenere la riqualificazione dei fatti in ricettazione attenuata e tentata ricettazione attenuata, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché incompatibile con la ricostruzione di un coinvolgimento materiale e morale nei reati originari.
art. 625 c.p.
Richiamato indirettamente dal riferimento al furto in abitazione, quale reato rispetto al quale si chiedeva la diversa qualificazione in tentata ricettazione attenuata.
art. 628 c.p.
Richiamato indirettamente dal riferimento alla rapina, rispetto alla quale si chiedeva la diversa qualificazione in ricettazione attenuata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una mera richiesta di rivalutazione del merito, soprattutto quando la censura riproduca doglianze già dedotte in appello e già esaminate dal giudice territoriale.
- La censura è inammissibile quando difetti di specificità e si limiti a prospettare una lettura alternativa delle risultanze probatorie senza evidenziare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante nei limiti del controllo di cassazione.
- La riqualificazione del fatto in un reato meno grave non può essere imposta se la motivazione di merito, sorretta da plurimi elementi convergenti, consente di ritenere che l'imputato abbia partecipato moralmente e materialmente alla commissione dei reati contestati e non si sia limitato alla successiva apprensione o detenzione dei beni.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da confessioni dei correi, testimonianze oculari, immagini di videosorveglianza e intercettazioni, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
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