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Sentenza

Sentenza n. 1292/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto reso dalla Prefettura di Siracusa prot. uscita -OMISSIS-, con cui è stato denegato il titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico ex art. 101 R.D. 635/1940 e artt. 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; (DOC. 1) - ove occorra della comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 di avvio del procedimento amministrativo volto al rigetto del rilascio del titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico deposito e vendita ai sensi degli artt. 101 R.D. 635/1940 e 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; - ove occorra della nota n.-OMISSIS- della Questura di Palermo con la quale è stato reso parere sfavorevole (MAI NOTIFICATA), di cui si è appreso il contenuto soltanto a seguito di riscontro all’istanza di accesso agli atti in data 21/03/2025; - Di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202500620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di diniego del titolo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico, fondato sulla pendenza di un procedimento penale e su una querela tra parenti e affini coabitanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente autorizzazione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Siracusa aveva respinto la sua istanza relativa all’attività di pirotecnico, deducendo anzitutto la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento, poiché il preavviso di diniego non avrebbe indicato le ragioni ostative, conosciute soltanto mediante accesso agli atti. Con il secondo motivo ha sostenuto che, essendo stato valutato idoneo dalla Commissione tecnica prevista dall’art. 101 r.d. 635/1940, l’amministrazione avrebbe dovuto rilasciare il certificato di idoneità tecnica, senza poter negare tale certificazione sulla base dei requisiti di affidabilità richiesti per la successiva licenza di esercizio. Ha dedotto violazione dell’art. 101 r.d. 635/1940, degli artt. 1, 11 e 43 TULPS, dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 27 e 97 Cost., nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, difetto di presupposto, travisamento e contraddittorietà. Con il terzo motivo ha contestato che la mera pendenza di un procedimento penale o la presentazione di una querela potessero giustificare il diniego, in assenza di una concreta verifica della sua personalità e dei fatti oggetto del procedimento. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, aderendo al più recente orientamento richiamato nella propria sentenza n. 950 del 2026. Ha distinto, nell’ambito dell’art. 101 r.d. 635/1940, la licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio, soggetta anche ai requisiti di affidabilità di cui agli artt. 11 e 43 TULPS, dal propedeutico e autonomo certificato di idoneità tecnica. La Commissione tecnica è chiamata a valutare la capacità tecnica dell’interessato, mentre le valutazioni sull’affidabilità personale e sulla buona condotta appartengono alla successiva fase di rilascio della licenza, nella quale rilevano anche gli accertamenti dell’autorità di pubblica sicurezza. Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto illegittimo perché aveva negato la certificazione richiesta sulla base di valutazioni proprie della licenza di esercizio e perché aveva deciso ultra petita, rigettando la licenza ex art. 101, comma 1, r.d. 635/1940 nonostante l’istanza fosse diretta a ottenere soltanto la prodromica certificazione di idoneità tecnica. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, non potendo procurare al ricorrente una maggiore utilità. Il decreto prefettizio è stato annullato. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito cautelare precedente e delle difficoltà interpretative. È stata inoltre confermata in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 101 r.d. 635/1940

    «differenza ricavabile nell’ambito dell’art. 101 [...] tra i) la licenza [...] per fabbricare o accendere fuochi d’artificio [...] e ii) il propedeutico, ma autonomo certificato di idoneità»

    La disposizione distingue la certificazione di idoneità tecnica, diretta ad accertare la capacità tecnica, dalla successiva licenza per l’esercizio dell’attività, per la quale rilevano anche i requisiti di affidabilità personale.

  • artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)

    I requisiti di affidabilità e le valutazioni relative alla buona condotta rilevano nella fase di rilascio della licenza di esercizio, non nell’autonomo accertamento della capacità tecnica.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990

    Norme invocate dal ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale e al preavviso di rigetto; i relativi motivi sono stati assorbiti dopo l’accoglimento del motivo concernente la distinzione tra certificazione e licenza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Norma invocata in relazione all’obbligo di motivazione; il motivo è stato assorbito.

  • art. 8 d.l. 144/2005

    «previo accertamento della capacità tecnica [...] e previo nulla osta del questore»

    La ripetizione dell’aggettivo “previo” evidenzia la concorrenza, ma anche l’autonomia, dell’accertamento della capacità tecnica e del nulla osta questorile, relativo alle valutazioni di affidabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nell’ambito dell’art. 101 r.d. 635/1940, la certificazione di idoneità tecnica e la licenza per fabbricare o accendere fuochi d’artificio sono titoli distinti e autonomi: la prima accerta la capacità tecnica dell’interessato, mentre la seconda presuppone anche la verifica dei requisiti di affidabilità personale previsti dal TULPS.
  • L’amministrazione non può negare la certificazione di idoneità tecnica sulla base di valutazioni relative alla buona condotta, alla personalità o all’affidabilità del richiedente che appartengono alla successiva fase di rilascio della licenza di esercizio.
  • La pendenza di un procedimento penale o la presentazione di una querela non possono giustificare il diniego di un titolo limitato all’accertamento della capacità tecnica quando l’amministrazione utilizzi tali elementi per svolgere valutazioni proprie di un diverso procedimento autorizzatorio.
  • Il provvedimento amministrativo è illegittimo quando decide su un titolo diverso e più ampio rispetto a quello richiesto, rigettando la licenza di esercizio a fronte di un’istanza diretta esclusivamente al rilascio della propedeutica certificazione di idoneità tecnica.
  • Nel procedimento autorizzatorio relativo alle attività pirotecniche, l’accertamento tecnico e quello concernente l’affidabilità personale devono restare distinti, pur concorrendo eventualmente al rilascio della licenza finale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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