Sentenza n. 14864/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana prot. K10/-OMISSIS- notificato al ricorrente in data 31/03/2023, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compresa la comunicazione del 06/10/2021 ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, nonché la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), l. 91/1992, quale straniero maggiorenne adottato da cittadina italiana e legalmente residente in Italia da almeno cinque anni dopo l’adozione. Il Ministero aveva tuttavia qualificato erroneamente la domanda come proposta ai sensi della lett. f), relativa allo straniero legalmente residente da almeno dieci anni. Il diniego era motivato mediante il richiamo a due precedenti penali del ricorrente, risalenti agli anni 2000-2002, nonché a vicende penali o giudiziarie riguardanti il padre e il fratello, ritenute indicative di inaffidabilità, mancata integrazione e criticità del contesto familiare. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 8 e 9 l. 91/1992 per erronea individuazione del presupposto normativo della domanda, omessa valutazione dell’adozione e carenza di correlazione tra domanda e diniego; violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 per contraddittorietà e violazione dei doveri di leale collaborazione, poiché il Ministero aveva affermato sia che le osservazioni al preavviso fossero illeggibili sia che non fossero state ricevute; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 8 l. 91/1992, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, per omessa valutazione delle osservazioni e dei documenti trasmessi via PEC e per mancata considerazione dell’integrazione personale, dell’adozione da parte di cittadina italiana, della stabile convivenza e dell’attività lavorativa; violazione dell’art. 3 d.P.R. 362/1994 per tardiva conclusione del procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il decreto di diniego è stato annullato. Il TAR ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza ex art. 9 l. 91/1992 implica un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile però quanto a logicità, proporzionalità, sufficienza dell’istruttoria e corretto apprezzamento dei fatti. Nel caso concreto, il Ministero ha travisato il presupposto della domanda, riferendola alla lett. f) invece che alla lett. b) dell’art. 9, con conseguente omessa valutazione dell’adozione da parte di cittadina italiana. Tale errore ha determinato una carenza istruttoria e motivazionale grave, poiché il provvedimento non era coerente con la domanda effettivamente presentata. Il TAR ha inoltre accertato che le osservazioni al preavviso di rigetto erano state trasmesse tempestivamente via PEC ed erano leggibili, con i relativi allegati, e che contenevano circostanze specifiche in replica agli elementi ostativi. Il Ministero avrebbe pertanto dovuto esaminarle. L’omessa considerazione delle osservazioni ha comportato anche la violazione del diritto di difesa procedimentale. Il giudice ha disposto la riedizione del potere, imponendo all’Amministrazione di rivalutare la domanda negli esatti termini in cui era stata presentata e considerando le circostanze rappresentate dal ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. b), l. 91/1992
straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione
La domanda doveva essere esaminata in relazione alla specifica fattispecie della concessione della cittadinanza allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano.
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
Il Ministero ha erroneamente ricondotto la domanda a questa diversa fattispecie, travisando il presupposto giuridico dell’istanza.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione coerente con la domanda e con i presupposti concretamente esaminati; la mancata considerazione dell’adozione e delle osservazioni procedimentali ha determinato un vizio di motivazione e di istruttoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni tempestivamente presentate al preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate dall’Amministrazione, soprattutto quando contengano elementi specifici idonei a incidere sulle ragioni ostative.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiama il dovere dell’Amministrazione di agire secondo correttezza e collaborazione nel rapporto procedimentale; nel caso concreto, tale dovere risultava compromesso dalla mancata considerazione delle osservazioni trasmesse via PEC.
art. 8 l. 91/1992
È richiamato quale base normativa della disciplina della concessione della cittadinanza e del relativo esercizio del potere amministrativo.
art. 3 d.P.R. 362/1994
È stato invocato dal ricorrente con riguardo alla tardiva definizione del procedimento; la decisione di accoglimento è stata fondata sui vizi di istruttoria e motivazione, senza una specifica statuizione sul motivo relativo al termine procedimentale.
art. 97 Cost.
È stato richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, anche rispetto alla contraddittorietà delle affermazioni ministeriali sulle osservazioni trasmesse.
Massime di principio
- Nell’esercizio dell’ampia discrezionalità relativa alla concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 l. 91/1992, l’Amministrazione deve individuare correttamente la specifica fattispecie normativa posta a fondamento della domanda e deve motivare il diniego in rapporto a quella domanda; l’erronea qualificazione del titolo richiesto determina carenza di istruttoria e motivazione quando comporta l’omessa valutazione di fatti decisivi.
- Il sindacato giurisdizionale sulla concessione della cittadinanza, pur non estendendosi al merito della valutazione politico-amministrativa, comprende il controllo sulla logicità, proporzionalità, sufficienza dell’istruttoria e corretto apprezzamento dei fatti acquisiti al procedimento.
- Le osservazioni presentate tempestivamente al preavviso di rigetto devono essere esaminate dall’Amministrazione, unitamente ai documenti allegati, quando prospettino circostanze specifiche potenzialmente idonee a superare o ridimensionare gli elementi ostativi; la loro omissione vizia il provvedimento finale e incide sul diritto di difesa procedimentale.
- In sede di nuova valutazione di una domanda di cittadinanza annullata per carenza istruttoria e motivazionale, l’Amministrazione deve riesaminare l’istanza secondo l’esatto titolo giuridico invocato e considerare le circostanze e le produzioni rappresentate dall’interessato nel procedimento.
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