Cassazione Penale, Sentenza n. 3661/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo due profili principali: (1) errore di fatto decisivo nella valutazione della prescrizione dei reati di ricettazione: i fatti risalirebbero a febbraio-luglio 2011, con termine di prescrizione decennale decorrente dal 1/2/2011 e dunque estinto il 1/2/2021; i ricorrenti contestano la sospensione di 102 giorni (22/11/2016-03/03/2017) ritenuta dalla Corte di cassazione per legittimo impedimento del difensore, sostenendo che la prescrizione si sarebbe comunque perfezionata prima della pronuncia della Corte d'appello o che la sospensione non poteva valere per tutti i coimputati; chiedevano in subordine che, se la Corte avesse ritenuto inammissibili i ricorsi, la stessa dovesse comunque decidere nel merito e dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; (2) errore percettivo della Corte di cassazione nell'aver ritenuto i motivi degli appelli inammissibili per dedotte censure in punto di fatto, con particolare riferimento alla presunta mancanza di motivazione della Corte d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la censura prospettata non configuri un errore percettivo ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma al più un errore di valutazione o di interpretazione di norme processuali (in particolare sull'operatività della causa di sospensione per legittimo impedimento), cioè errori non rimediabili con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sulle condizioni e limiti dell'errore di fatto (Sez. Un.) e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di cassazione circa la sospensione del termine di prescrizione e circa la regolarità della motivazione della Corte d'appello. Perciò i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio è riconosciuto solo per un "errore di fatto" inteso come svista o equivoco percettivo nella lettura degli atti del giudizio di cassazione; non è utilizzabile per errori di valutazione, interpretazione di norme o per rilievi che vanno trattati con i mezzi di impugnazione ordinari
art. 161, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per giustificare la sospensione del decorso della prescrizione per legittimo impedimento del difensore; la Corte ha ritenuto che la sospensione invocata (102 giorni) fosse applicabile e avesse effetto sul termine prescrizionale
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulla estinzione del reato che i ricorrenti invocavano come conseguenza della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, essendo i ricorsi inammissibili, non fosse possibile dichiarare l'estinzione del reato tramite il ricorso straordinario invocato
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile soltanto per errori di fatto percettivi (svista/lettura degli atti) e non per contestare valutazioni giuridiche o applicazioni controverse di norme processuali; questi ultimi vanno dedotti con i rimedi ordinari.
- Le questioni relative al computo della prescrizione e all'operatività di sospensioni (es. per legittimo impedimento del difensore) costituiscono problemi di interpretazione/applicazione della norma e, salvo dimostrare una vera e propria omissione o svista materiale nella lettura degli atti, non sono solitamente rilevabili con il ricorso straordinario per errore di fatto.
- Per contestare omissioni di motivazione occorre dimostrare che vi sia stata una mancata lettura o un'omissione materiale dei singoli motivi da parte del giudice (svista percettiva) che abbia avuto effetto decisivo sulla decisione; semplici dissensi sulla valutazione della motivazione non sono sufficienti.
- Se si intende far valere l'estinzione del reato per prescrizione, è essenziale sollevare tempestivamente la questione nei gradi ordinari e conservare documentazione sulle richieste di rinvio e sugli impedimenti dei difensori; l'uso dell'azione straordinaria ex art. 625-bis per ottenere una declaratoria di estinzione è rischioso se il vizio denunciato è di natura interpretativa.
- Nelle impugnative è necessario qualificare con precisione se la censura riguarda una inesatta percezione documentale (idonea al 625-bis) o una diversa valutazione giuridica/fattuale (da proporre con gli ordinari mezzi di impugnazione).
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