Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32796/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna (GUP Tribunale di Reggio Emilia 20/06/2023) per mancanza della necessaria specificità dei motivi. Il ricorrente ha sostenuto che il primo motivo d'appello contestava specificamente la valutazione del primo giudice circa la sua conoscenza della disattivazione dei dispositivi di sicurezza e che il secondo motivo richiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, entrambi confrontandosi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'appello per errata applicazione del principio di specificità dei motivi d'appello (art. 581 comma 1-bis c.p.p. e correlati), ritenendo che i motivi di appello del difensore si confrontassero in maniera puntuale con il tessuto argomentativo della sentenza di primo grado e dunque non fossero privi della specificità estrinseca richiesta. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio nel merito.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione

    Richiede che ogni richiesta contenuta nell'atto d'appello sia accompagnata da una illustrativa puntuale ed esplicita delle censure, sia nella dimensione intrinseca che estrinseca; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nella decisione impugnata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede tra le cause di inammissibilità dell'impugnazione il difetto dei requisiti indicati dall'art. 581; rimanda al principio della sanzione per mancata specificità.

  • art. 113 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; utilizzata per qualificare la partecipazione dell'imputato rispetto all'evento criminoso.

  • art. 589, comma 2, cod. pen.

    Omicidio colposo con la specifica circostanza applicata nel caso di specie (reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado).

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")

    Ha introdotto nel codice di rito l'art. 581 comma 1-bis rafforzando e codificando il requisito della specificità dei motivi d'appello, con particolare attenzione alla specificità estrinseca.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Precedente intervento legislativo che aveva già recepito nel codice il principio di specificità dei motivi, poi ulteriormente precisato dalla riforma del 2022.

  • art. 20, comma 2, lett. c) ed e), d.lgs. n. 81/2008

    Obblighi del lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: uso corretto dei mezzi e segnalazione delle deficienze; la violazione di tali obblighi è stata rilevata come elemento di colpevolezza a carico dell'imputato.

  • Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza della Corte di cassazione che ha affermato il principio secondo cui l'appello è inammissibile se non sono enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; sottolinea la proporzionalità dell'onere di specificità.

Massime di principio

  • L'appello è ammissibile solo se, per ciascuna richiesta, il ricorrente enuncia e argomenta puntualmente le censure rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nella decisione impugnata (specificità intrinseca ed estrinseca).
  • Non è sufficiente contestare genericamente la decisione: il difensore deve confrontarsi con il 'tessuto argomentativo' del provvedimento di primo grado, indicando esattamente quali passaggi si ritengono errati e perché.
  • L'onere di specificità è proporzionale alla precisione con cui il giudice di primo grado ha motivato la decisione: decisioni molto dettagliate richiedono censure altrettanto dettagliate.
  • Se l'atto d'appello contiene un confronto puntuale con le argomentazioni utilizzate dal primo giudice (anche brevemente ma con riferimenti chiari), esso può superare il rischio di inammissibilità per difetto di specificità estrinseca.
  • In casi di responsabilità per fatti di sicurezza sul lavoro, è importante che l'appello affronti sia la ricostruzione fattuale (es. conoscenza/disattivazione dispositivi) sia gli obblighi normativi del lavoratore, per poter efficacemente impugnare la ritenuta colpevolezza.
  • Per ridurre il rischio di inammissibilità, indicare nel testo d'appello i capi e i punti della decisione cui si riferiscono le censure e spiegare in che modo le valutazioni di fatto o di diritto sono errate o insufficienti.
  • La mancata osservanza dei requisiti di specificità può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione; tuttavia, ove il giudice d'appello erroneamente dichiari l'inammissibilità nonostante la presenza di censure puntuali, la Corte di cassazione può annullare con rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.