Sentenza n. 89/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA). della Regione Basilicata di cui alla determinazione dirigenziale dell’Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata n. 23BD.2025/D.00462 del 9 aprile 2025; - di ogni altro atto presupposto e successivo, anche ove non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale regionale recante parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) per il progetto di ripristino dello stato dei luoghi dello stabilimento balneare Lido Venere
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere favorevole di VINCA relativo a un progetto di ripristino dello stato dei luoghi di uno stabilimento balneare situato all'esterno delle riserve naturali statali gestite dal Reparto biodiversità, ma in prossimità di siti Natura 2000. Ha dedotto la violazione dell'art. 5, commi 7 e 8, d.P.R. n. 357/1997, dell'art. 5 del regolamento attuativo della direttiva 92/43/CEE, dell'art. 6 della direttiva Habitat, dell'art. 5, lett. b-ter), d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 32 l. n. 394/1991, degli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, l. n. 241/1990, nonché delle Linee guida nazionali sulla VINCA, lamentando in particolare l'omessa acquisizione del proprio "sentito" quale ente gestore delle riserve e dei siti interessati. Il TAR ha rilevato che la Regione aveva adottato la DGR n. 748/2024, istitutiva della ZPS "Corridoio Ionico di migrazione", attributiva alla Regione della gestione della ZPS e delle ZSC in essa ricomprese, salvo le porzioni ricadenti nelle riserve statali. Il ricorrente non aveva impugnato tale deliberazione, né la successiva nota regionale che ne aveva esplicitato l'applicazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La DGR n. 748/2024 è stata ritenuta l'atto presupposto immediatamente lesivo, poiché ha istituito la ZPS, individuato la Regione quale ente gestore e delimitato la competenza del Reparto biodiversità alle sole porzioni dei siti ricadenti nelle riserve statali. La determinazione dirigenziale di VINCA è stata qualificata come atto meramente applicativo ed esecutivo della deliberazione, privo di autonoma lesività. L'omessa impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile l'impugnazione dell'atto consequenziale, in assenza di vizi propri di quest'ultimo. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva dedotto vizi autonomi della determinazione, ma aveva contestato una carenza istruttoria derivante direttamente dalla disciplina organizzativa e attributiva contenuta nella DGR non impugnata. Il TAR ha escluso anche che la DGR avesse natura di atto generale non immediatamente lesivo, rilevando che aveva inciso direttamente e immediatamente sulle competenze del Reparto in una pluralità di procedimenti VINCA. La nota regionale del 4 aprile 2025 non è stata considerata autonomamente lesiva, limitandosi a esplicitare l'applicazione della DGR, e non era stata comunque impugnata. Il TAR ha inoltre osservato, in via ulteriore, che il progetto riguardava il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, attività tendenzialmente diretta alla rimozione di abusi e alla tutela ambientale, circostanza che rendeva ulteriormente dubbio l'interesse concreto e attuale all'annullamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, commi 7 e 8, d.P.R. n. 357/1997
La disciplina della VINCA è richiamata dal ricorrente con riguardo all'obbligo di acquisizione del "sentito" dell'ente gestore; il TAR ha tuttavia ritenuto che la contestazione riguardasse in realtà l'applicazione della DGR presupposta non impugnata.
art. 6 direttiva 92/43/CEE
Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla valutazione di incidenza e alla tutela dei siti Natura 2000.
art. 5, lett. b-ter), d.lgs. n. 152/2006
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla valutazione di incidenza ambientale.
art. 32 l. n. 394/1991
Richiamato in relazione alle competenze degli enti gestori delle aree protette.
artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, l. n. 241/1990
Richiamati dal ricorrente in relazione all'acquisizione di pareri e valutazioni nell'ambito del procedimento.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Il progetto oggetto della VINCA è qualificato come progetto di ripristino dello stato dei luoghi connesso alla rimozione di manufatti abusivi e al ripristino della legalità.
art. 2, comma 3, l. n. 394/1991
Richiamato per l'individuazione delle riserve naturali statali e dei relativi enti di gestione.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo consequenziale è meramente applicativo di un atto presupposto che contiene direttamente la disciplina lesiva della posizione del ricorrente, l'omessa impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso contro l'atto consequenziale, salvo che siano dedotti vizi propri e autonomi di quest'ultimo.
- Un atto amministrativo generale non è necessariamente privo di immediata lesività: se incide direttamente e attualmente sulle competenze o sulle prerogative di un soggetto, anche attraverso la sua applicazione sistematica in una pluralità di procedimenti, deve essere impugnato nel termine decorrente dalla conoscenza della lesione.
- La contestazione dell'omessa acquisizione di un parere o contributo istruttorio non costituisce vizio autonomo dell'atto finale quando l'esclusione del soggetto dal procedimento deriva direttamente da un precedente atto organizzativo o attributivo non impugnato.
- Una nota amministrativa che si limita a esplicitare le ragioni dell'applicazione di un atto presupposto, senza introdurre una determinazione nuova e autonoma, non è autonomamente lesiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →