Cassazione Civile, Ordinanza n. 31456/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva impugnato davanti al Tribunale di Milano il diniego della Commissione territoriale di Milano/Monza al riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria; il Tribunale aveva respinto il ricorso. In cassazione il richiedente aveva proposto ricorso affidato a due motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale: la procura al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, era priva della certificazione della data di rilascio richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale. Dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente aveva chiesto la decisione del ricorso, ma la Corte ha ritenuto che la mancanza della certificazione della data rendesse la procura invalida ai fini dell'ammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale, rilevando che nella materia della protezione internazionale la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e la data di rilascio deve essere specificamente certificata dal difensore. Ha inoltre condannato il ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese in favore del Ministero, che non si è difeso.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"; "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima"
Nella materia della protezione internazionale la procura per il ricorso per cassazione richiede, a pena di inammissibilità, non solo che sia successiva al provvedimento impugnato ma anche che la data di conferimento sia espressamente certificata dal difensore.
art. 365 c.p.c.
È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, distinta e meno rigorosa rispetto alla regola speciale prevista per la protezione internazionale.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis, se condivisa dalla Corte, comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla norma, incluse quelle sanzionatorie richiamate dalla decisione.
art. 96 c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., e in presenza di colpa grave del ricorrente, è applicabile la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, anche se la parte intimata non si è costituita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'atto dovuto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.l. n. 13/2017
È richiamato quale fonte di modifica dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 nel testo applicabile.
l. 13 aprile 2017, n. 46
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 13/2017, nell'ambito della disciplina speciale della protezione internazionale.
Massime di principio
- Nella materia della protezione internazionale la procura speciale per ricorrere in cassazione è soggetta a un requisito formale ulteriore e specifico: deve essere conferita dopo la comunicazione del decreto impugnato e la data del rilascio deve essere certificata dal difensore.
- La mera materialità della congiunzione della procura al ricorso o la semplice inferenza della sua posteriorità non bastano a superare il requisito di legge: la certificazione espressa della data è condizione di ammissibilità.
- Il difetto della certificazione della data di conferimento della procura determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza possibilità di esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e il ricorrente insiste nella decisione nonostante l'evidente inammissibilità, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96 c.p.c. per colpa grave.
- La declaratoria di inammissibilità comporta altresì l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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