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Ordinanza

Ordinanza n. 1080/2026 - Torino, Sezione 3

per l'accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.a

Giustizia amministrativa202600414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: Mancata o incompleta ostensione di documenti richiesti con istanza di accesso agli atti del 20 gennaio 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'Autorità di Sistema Portuale ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. lamentando che, nonostante l'amministrazione avesse teoricamente accolto l'istanza di accesso, alcuni documenti richiesti non sarebbero stati effettivamente consegnati, tra cui la nota prot. 61561/2025. L'amministrazione resistente ha sostenuto, con memoria depositata tardivamente rispetto alla camera di consiglio, che tutti i documenti disponibili sarebbero stati ostesi. La ricorrente ha contestato tale ricostruzione in udienza, evidenziando la persistente mancata consegna di alcuni atti. Sono intervenuti ad adiuvandum associazioni e imprese operanti nel settore portuale.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di accesso. Rilevata la contrapposizione tra la dichiarazione dell'amministrazione, secondo cui tutti i documenti disponibili sarebbero stati ostesi, e l'affermazione della ricorrente circa la mancata consegna di specifici documenti, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire precisazioni puntuali nel rispetto del contraddittorio. Ha ordinato alla ricorrente di depositare entro cinque giorni una nota con l'indicazione specifica dei documenti, già richiesti con l'istanza del 20 gennaio 2026, ancora non consegnati; ha ordinato all'amministrazione di prendere posizione sui singoli documenti nei successivi cinque giorni. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 27 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    per l'accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.a

    La controversia è trattata secondo il rito speciale previsto per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi; l'ordinanza non ne definisce il merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, quando le parti forniscono ricostruzioni contrapposte sull'effettiva ostensione dei documenti, il giudice può disporre specifici adempimenti documentali per individuare puntualmente gli atti ancora non consegnati e consentire all'amministrazione di prendere posizione su ciascuno di essi.
  • Prima di decidere una controversia sull'accesso, il giudice deve assicurare il contraddittorio sulle circostanze controverse relative all'avvenuta o mancata ostensione dei documenti richiesti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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