Ordinanza n. 23/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Pignola del 12 gennaio 2026, prot. n. 06 UT avente ad oggetto “PAS 5017/2024 per la Realizzazione di Impianto Agrivoltaico – Riscontro a nota allegata a PEC del 5 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di riscontro nell’ambito della PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, qualificato nel dispositivo anche come provvedimento di diffida
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale del 12 gennaio 2026 relativo alla PAS n. 5017/2024 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha ravvisato il fumus boni iuris rispetto a entrambi i profili motivazionali dell’atto. In primo luogo, ha rilevato criticità nella valutazione della disponibilità delle aree, considerata la successione dei contratti preliminari prodotti: il Comune non aveva contestato in astratto l’idoneità di tale tipologia di accordo a comprovare la disponibilità delle aree, ma soltanto la stipulazione del primo preliminare da parte di un soggetto diverso. In secondo luogo, ha rilevato un difetto di istruttoria con riguardo all’omessa disamina della relazione paesaggistica e alla mancata indicazione di concreti impatti negativi. Il giudice ha inoltre considerato il quadro disciplinare applicabile alla fattispecie.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris sulle criticità relative alla disponibilità delle aree, alla valutazione della successione dei contratti preliminari, all’omessa disamina della relazione paesaggistica e all’assenza di una concreta indicazione degli impatti negativi, anche alla luce del quadro disciplinare applicabile. Ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati e disposto il riesame del provvedimento comunale di diffida da parte del Comune, con l’adempimento istruttorio indicato in motivazione. Il Comune dovrà depositare nel giudizio il nuovo provvedimento adottato all’esito del riesame. La prosecuzione è stata fissata alla pubblica udienza del 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte resistente e liquidate in 2.000 euro, oltre accessori se dovuti; sono state compensate nei confronti delle amministrazioni statali intimate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha accolto l’istanza per la sussistenza del fumus boni iuris e ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto, il riesame amministrativo e un incombente istruttorio.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando il provvedimento amministrativo fonda il diniego o la diffida su una contestazione specifica relativa alla disponibilità delle aree, senza confrontarsi adeguatamente con la successione dei contratti preliminari prodotti, soprattutto se non è contestata in astratto l’idoneità di tale tipologia negoziale a comprovare detta disponibilità.
- È viziata da difetto di istruttoria la valutazione amministrativa relativa alla realizzazione di un impianto agrivoltaico quando omette di esaminare la relazione paesaggistica acquisita e non indica concretamente gli impatti negativi posti a fondamento dell’atto.
- In presenza di criticità motivazionali e istruttorie suscettibili di incidere sulla legittimità di un provvedimento adottato nell’ambito di una PAS, la tutela cautelare può essere attuata mediante sospensione dell’efficacia dell’atto e ordine di riesame da parte dell’amministrazione, con obbligo di depositare nel giudizio il nuovo provvedimento.
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