Cassazione Penale, Sentenza n. 2488/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna per truffa aggravata e sostituzione di persona. Presentano tre motivi principali: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Lucia Castelletti come persona informata sui fatti, perché rilasciate quando gli inquirenti avevano già elementi indizianti a suo carico e senza le formalità previste dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.; (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto soggetti con condotte sovrapponibili (es. altro componente familiare titolare della scheda telefonica) non sono stati perseguiti mentre i ricorrenti sono stati condannati; critica anche la valorizzazione della residenza comune come indice della consegna della merce e l'assunzione che il corriere abbia ricevuto assegni alla consegna senza sentire il corriere; (3) insufficiente motivazione sulla responsabilità individuale, in particolare per Rocco Occhiuto, ritenuto responsabile in ragione di rapporti familiari ma senza collegamenti diretti riconducibili alle condotte criminose.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ritiene la doglianza generica perché i ricorrenti non hanno specificato l'incidenza concreta dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni sul compendio indiziario e non hanno dimostrato che le condanne si fondino esclusivamente su quelle ammissioni; inoltre la responsabilità di Castelletti è ritenuta fondata anche sulla sottoscrizione degli assegni. I motivi relativi alla presunta contraddittorietà e alla carenza di motivazione sono ritenuti generici o manifestamente infondati: la sentenza di appello è una "doppia conforme" rispetto al primo grado, la motivazione è considerata congrua e non affetta da manifesta illogicità; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (non è consentito rivedere il merito o rinnovare la valutazione delle prove). Conseguenze: i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte usa le lettere c) e e) per valutare rispettivamente l'inosservanza di norme processuali e i vizi di motivazione, richiedendo specificità e rilevanza della doglianza.
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Disposizione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona informata sui fatti quando esistono già elementi indizianti a suo carico; la Corte richiede che l'eccezione dimostri l'effettiva incidenza di tale inutilizzabilità sul giudizio di colpevolezza.
art. 64, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulle formalità da rispettare durante l'esame della persona informata sui fatti (es. assistenza del difensore); la Corte valuta la mancata applicazione ma richiede che ciò sia provato decisivo per il risultato processuale.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte richiede che la motivazione rispetti i requisiti minimi di completezza e logica per resistere al sindacato di legittimità.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama il principio secondo cui il ricorrente deve indicare chiaramente il vizio denunciato, evitando deduzioni alternative o generiche; usato per escludere motivi formulati in modo equivoco.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicata per condannare i ricorrenti alle spese.
art. 23 comma 8 d.l. 137/2020
Richiamato proceduralmente in relazione al contraddittorio scritto; la causa è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma.
art. 8 d.l. 198/2022
Ulteriore norma richiamata in punto di contraddittorio scritto nelle procedure di impugnazione, citata quale base normativa del procedimento.
Massime di principio
- Per far dichiarare l'inutilizzabilità di dichiarazioni ai sensi dell'art. 63 comma 2 è necessario non solo provare la violazione formale, ma mostrare in modo specifico e motivato l'effetto concreto di tale inutilizzabilità sul complesso probatorio e sul verdetto; le eccezioni generiche sono inammissibili.
- Le doglianze sulla motivazione devono indicare con precisione il vizio (es. manifesta illogicità) e dimostrare la discontinuità logica 'ictu oculi' del ragionamento giudiziale; non è consentito al giudice di legittimità rivedere la valutazione di merito o riebilanciare le prove.
- Quando la sentenza di appello è conforme al primo grado (doppia conforme), il controllo di legittimità richiede argomentazioni ben fondate e non la semplice riproposizione di censure già disattese in primo grado.
- Per contestare la responsabilità individuale di un imputato occorre collegare specifici elementi di prova alla sua condotta; deduzioni basate su rapporti familiari o sulla mera convivenza senza riscontri probatori diretti sono insufficienti.
- In casi simili, il ricorrente dovrebbe documentare punto per punto come l'errore denunciato avrebbe modificato l'esito processuale, citare passaggi precisi della motivazione impugnata e fornire argomentazioni non solo di merito ma di vizio di legittimità applicabile.
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