Sentenza n. 1087/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024, punto 22, e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero-professionale, prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio sanitario regionale per il contenimento dei tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto sei motivi: contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, poiché l’obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale avrebbe impedito la programmazione annuale dell’attività nel rispetto del budget contrattuale; violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, perché il meccanismo avrebbe imposto prestazioni oltre i volumi programmati e il tetto di spesa; violazione dell’art. 23 Cost., per l’introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale o comunque obbligatoria senza base legislativa; violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell’imposizione di prestazioni gratuite; violazione dell’Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ritenuti applicabili soltanto ai soggetti pubblici erogatori; carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i sei motivi di merito. Nel corso della camera di consiglio del 3 marzo 2026 la difesa della ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo: a fronte della dichiarazione espressa della parte di non avere più interesse, il giudice non può sostituirsi ad essa nella valutazione dell’interesse ad agire. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell’andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando, verificata la permanenza dell’interesse, risulti sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere il limite dei volumi e del tetto di remunerazione contrattualmente assegnati alle strutture private accreditate; non esaminata dal TAR per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009
Norma regionale invocata dalla ricorrente; il giudice non ne ha esaminato la violazione.
art. 23 Cost.
Parametro costituzionale invocato contro l’imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; questione non esaminata per la definizione in rito.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Parametro convenzionale invocato in relazione alla perdita del diritto alla remunerazione delle prestazioni; censura non esaminata.
Intesa Stato-Regioni 28 febbraio 2019, rep. atti n. 28/CSR
Atto richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inapplicabilità agli erogatori privati della disciplina contestata; profilo non deciso nel merito.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024
Normativa sopravvenuta richiamata nel processo quale elemento che avrebbe previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive delle strutture private accreditate, contribuendo al venir meno dell’interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione, il giudice deve definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
- La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può condurre alla definizione semplificata del ricorso ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale quando l’andamento del processo e il mancato svolgimento di attività difensiva della parte resistente lo giustifichino.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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