Sentenza n. 37/2026 - Firenze, Sezione 1
per la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché interessi legali successivi alla domanda, patiti dai ricorrenti per il suicidio del signor -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, avvenuto il 21 dicembre 2011 in Cecina (LI);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento asseritamente negligente dell'Amministrazione, consistito nella riammissione in servizio del militare e nel consentirgli la detenzione e l’uso dell’arma d’ordinanza nonostante le sue condizioni di sofferenza psichica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al suicidio del congiunto, sostenendo che l’evento fosse stato causato dalla condotta colposa dell’Amministrazione, la quale lo avrebbe riammesso in servizio e gli avrebbe consentito di detenere e utilizzare l’arma d’ordinanza nonostante il grave stato di sofferenza psichica manifestato. Hanno dedotto di agire sia iure proprio, per la perdita del rapporto parentale, per le spese sostenute e per la perdita delle utilità economiche derivanti dal reddito familiare, sia iure hereditatis, richiamando la responsabilità contrattuale del datore di lavoro pubblico per violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica previsto dall’art. 2087 c.c. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di giurisdizione, osservando che i ricorrenti erano estranei al rapporto di pubblico impiego e lamentavano danni propri derivanti dalla morte del familiare. Essi hanno insistito per la giurisdizione amministrativa, sostenendo che la condotta dell’Amministrazione costituisse gestione del rapporto di impiego non privatizzato e che fosse stata proposta anche una domanda iure hereditatis.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha distinto tra i danni direttamente subiti dal dipendente, eventualmente trasmessi agli eredi iure hereditatis, e i danni autonomamente subiti dai congiunti iure proprio. Nel primo caso, quando la domanda riguarda la violazione degli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., la controversia relativa al rapporto di impiego pubblico non contrattualizzato rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel secondo caso, invece, la domanda dei familiari concerne danni prodotti esclusivamente nella loro sfera giuridica e derivanti dalla morte del congiunto; il rapporto di impiego costituisce soltanto occasione dell’evento dannoso e la responsabilità azionata è extracontrattuale, fondata sul generale divieto di neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha ritenuto che tutte le voci concretamente richieste fossero iure proprio: le spese sostenute dai familiari non erano mai gravate sul patrimonio del defunto; le future utilità economiche e i ratei stipendiali successivi alla morte non erano mai sorti né entrati nell’asse ereditario, sicché rilevava solo il danno economico proprio derivante dalla riduzione del reddito familiare; il danno da perdita del rapporto parentale era per sua natura un pregiudizio esistenziale e relazionale dei superstiti. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., sono stati salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso, ove la causa sia riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di rapporti di impiego pubblico non privatizzato non comprende la domanda dei familiari per danni autonomamente subiti iure proprio a causa della morte del dipendente.
art. 63, comma 4 d.lgs. 165/2001
La giurisdizione amministrativa esclusiva opera per le controversie relative al rapporto di impiego non privatizzato e, in materia risarcitoria, per i danni direttamente subiti dal dipendente in relazione agli obblighi di protezione del datore di lavoro, trasmessi agli eredi iure hereditatis.
art. 2087 c.c.
La violazione degli obblighi di tutela dell’integrità psicofisica del dipendente integra responsabilità contrattuale quando il danno sia stato subito dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro; non determina invece la giurisdizione amministrativa per i danni autonomamente subiti dai familiari.
art. 2043 c.c.
La domanda dei familiari superstiti per danni propri derivanti dalla morte del dipendente si fonda sulla responsabilità extracontrattuale per violazione del generale divieto di neminem laedere.
art. 11, comma 2 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, la natura della responsabilità azionata non dipende dalla qualificazione formale utilizzata dalla parte o dal mero richiamo agli artt. 2087 o 2043 c.c., ma dall’esame del petitum sostanziale e dei tratti materiali dell’illecito, verificando se la condotta violi obblighi specifici derivanti dal rapporto di lavoro oppure il generale divieto di neminem laedere.
- Per il pubblico impiego non contrattualizzato, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda, proposta dal dipendente o dai suoi eredi iure hereditatis, relativa ai danni direttamente subiti dal dipendente per violazione degli obblighi di protezione del datore di lavoro e già entrati nel suo patrimonio prima della morte.
- La domanda proposta dai congiunti del dipendente pubblico per il risarcimento di danni autonomamente subiti iure proprio a causa della morte del familiare appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l’evento sia collegato a una condotta dell’Amministrazione nell’ambito del rapporto di impiego.
- Le spese sostenute dai familiari dopo il decesso e il danno derivante dalla perdita delle utilità economiche future del congiunto sono pregiudizi propri dei superstiti: i futuri ratei stipendiali non ancora maturati non entrano nell’asse ereditario e non sono trasmissibili iure hereditatis.
- Il danno da perdita del rapporto parentale è un pregiudizio non patrimoniale, esistenziale e relazionale direttamente subito dai congiunti superstiti; non costituisce un danno già maturato nella sfera giuridica del defunto e trasmissibile agli eredi.
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