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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40852/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza sul soggetto competente a decidere su una richiesta di giudizio abbreviato in presenza di un decreto di giudizio immediato. Proceduralmente: decreto di giudizio immediato emesso l'11.8.2020 per udienza 3.12.2020; alla prima udienza il Tribunale dispose la rinnovazione della notificazione del decreto e del verbale; il difensore presentò istanza per il rito abbreviato il 18.12.2020 mentre il procedimento risultava incardinato davanti al Tribunale, che dichiarò aperto il dibattimento e fissò udienze successive. In corso di costituzione delle parti (udienza 13.1.2022) il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti al GIP per la decisione sul rito abbreviato; il GIP, ritenendo invece che la competenza spettasse al Tribunale, sollevò conflitto negativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale dibattimentale di Ragusa e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale. Motivazione: la rinnovazione della notificazione ha rimesso l'imputato nei termini per richiedere il rito abbreviato mentre il processo era incardinato davanti al Tribunale e il Tribunale aveva già dichiarato aperto il dibattimento; la regressione del procedimento al GIP sarebbe un atto abnorme e incompatibile con i principi giurisprudenziali che vietano la regressione a fasi già esaurite e che determinano una stasi del processo. La decisione richiama giurisprudenza di legittimità sulla nozione di abnormità degli atti e la pronuncia della Corte Costituzionale n.169/2003 sul giudizio abbreviato dopo decreto di giudizio immediato.

Norme richiamate

  • art. 454 cod. proc. pen.

    riferito come fondamento del decreto di giudizio immediato

    il decreto di giudizio immediato è stato qualificato ai sensi dell'art. 454, ma non impedisce che, dopo rinnovazione della notifica e con il procedimento incardinato davanti al Tribunale, sia il Tribunale a decidere sulla richiesta di rito abbreviato

  • art. 143 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla rinnovazione della notificazione

    la rinnovazione della notificazione secondo l'art. 143 disp. att. rimette l'imputato nei termini per proporre istanza di giudizio abbreviato

  • art. 458, comma 2, cod. proc. pen.

    citato in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n.169/2003

    la Corte Costituzionale (n.169/2003) ha dichiarato l'illegittimità della parte di tale norma che impediva la rinnovazione della richiesta di giudizio abbreviato prima dell'apertura del dibattimento, consentendo quindi al Tribunale di celebrare il rito abbreviato anche dopo decreto di giudizio immediato in determinate condizioni

  • Cass. Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020

    richiamata per la nozione di abnormità del provvedimento

    stabilisce che un atto è abnorme quando, pur rientrando nello schema processuale, viene emesso fuori dalle ipotesi previste con effetti di stasi o regressione indebita del procedimento

  • Cass. Sez. 1, n. 35502 del 29/09/2020 e precedenti

    richiamate decisioni conformi sul divieto di regressione del procedimento

    orientamento consolidato secondo cui il ritorno a una fase procedimentale già esauritasi per consentire una tardiva proposizione dell'istanza è atto abnorme

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020

    richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio scritto

    disciplinata la trattazione del conflitto tramite contraddittorio scritto in assenza di richiesta di discussione orale

Massime di principio

  • Se è stato emesso un decreto di giudizio immediato e successivamente è stata rinnovata la notificazione rimettendo l'imputato nei termini, la richiesta di rito abbreviato presentata mentre il procedimento è incardinato davanti al Tribunale può essere decisa dal Tribunale stesso; non è ammessa una regressione al GIP per decisione sul rito se la fase successiva è già stata aperta
  • La regressione del procedimento a una fase precedente, quando essa determini una stasi o permetta una tardiva proposizione dell'istanza, è considerata atto abnorme e quindi illegittima
  • In presenza di rinnovazione della notifica, verificare sempre le date di deposito dell'istanza e lo stato di incardinamento del processo: questi elementi determinano quale giudice è competente
  • Quando insorge uno stallo per rifiuto contemporaneo di cognizione di due giudici, è ammissibile il conflitto di competenza per ottenere una pronuncia che risolva la situazione
  • Per la difesa conviene tempestivamente proporre istanze (es. abbreviato) e documentarne la notifica; se il dibattimento è stato dichiarato aperto, insistere sulla competenza del giudice davanti al quale il procedimento è incardinato

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