Cassazione Penale, Sentenza n. 36065/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per omicidio aggravato e per reati in materia di armi, contestando: 1) l'erronea qualificazione della sua condotta come concorso morale (art. 110 c.p.) sostenendo che la sua mera presenza agli incontri integrerebbe soltanto connivenza; 2) il difetto di adeguata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e del relativo regime probatorio (art. 192 c.p.p.), in particolare la non sufficienza delle dichiarazioni di Spinosa e Mirante; 3) la mancata considerazione che non avrebbe concorso al reperimento, detenzione o porto dell'arma (artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967); 4) l'omessa valutazione favorevole delle circostanze attenuanti della buona condotta successiva ai fatti (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha confermato la responsabilità di Troncone per omicidio aggravato e per il reato di porto di arma, e ha confermato la rideterminazione della pena in anni sedici di reclusione resa dalla Corte d'Appello (che aveva riconosciuto in via incidentale la circostanza attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p., purché si noti che la Cassazione ha rilevato l'erronea applicazione di tale attenuante se considerata alla luce dell'art. 112 c.p., ma non ha potuto correggere l'errore in assenza di impugnazione sul punto da parte dell'accusa). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e la ricostruzione della partecipazione del ricorrente (anche quale contributo morale e tacito assenso), ha confermato la responsabilità per i reati in materia di armi connotata dalla partecipazione all'ideazione e preparazione del delitto (anche senza intervento materiale) e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e della diminuzione per la buona condotta successiva, alla luce della personalità e dei precedenti dell'imputato.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
La Corte conferma che la mera partecipazione a riunioni decisionali in contesti di criminalità organizzata può integrare il concorso morale; il tacito assenso e la presenza che rafforzano il proposito altrui costituiscono contributo morale idoneo alla responsabilità concorsuale.
art. 114 cod. pen.
La Corte d'appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante della minima partecipazione; la Cassazione osserva che tale attenuante non si applica nei casi indicati dall'art. 112 c.p. (più di cinque concorrenti), rilevando l'erronea applicazione ma non potendo correggerla in assenza di impugnazione della Procura.
art. 112 cod. pen.
Richiamato implicitamente per escludere l'applicabilità dell'art. 114 quando al reato hanno concorso più di cinque persone.
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ribadisce i criteri di valutazione delle dichiarazioni eterodirette (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) e ammette la mutua corroborazione di più chiamate purché siano indipendenti, convergenti, specifiche e dotate di autonomia genetica.
artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967
Confermato il principio per cui chi partecipa all'ideazione e preparazione di un reato commesso con armi può essere ritenuto concorrente nei delitti di porto e detenzione anche senza intervento materiale nella fase esecutiva; nel caso concreto la condanna è stata riferita al porto e non alla detenzione.
art. 575 cod. pen.
Norma di riferimento per l'omicidio; utilizzata nella qualificazione del fatto e nella valutazione aggravata del reato.
art. 577 cod. pen.
Richiamato per le aggravanti applicate all'omicidio (nn. 3 e 4) che sono state confrontate con le attenuanti e ritenute equivalenti dalla Corte d'Appello.
art. 416 bis cod. pen.
Rilevante in quanto ricorrono fattori legati all'associazione di tipo mafioso e all'organizzazione del reato; la Corte tiene conto del contesto associativo nella valutazione della partecipazione e del contributo morale.
art. 62-bis cod. pen.
Sul punto della riduzione per buona condotta successiva la Corte conferma l'ampio potere discrezionale del giudice e la legittimità del diniego delle attenuanti basato su precedenti penali e sulla personalità del reo; la mera affermazione di aver cambiato vita non è sufficiente a provare la resipiscenza.
art. 132 cod. pen.
Richiamato in relazione al potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena entro i limiti di legge e al principio di proporzionalità.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Utilizzato dalla Corte per richiamare precedenti e giurisprudenza rilevanti ai fini della motivazione e della valutazione probatoria.
Massime di principio
- In contesti di criminalità organizzata la mera partecipazione a riunioni dove si delibera un reato, senza una esplicita presa di distanza o comportamenti contrari, può configurare concorso morale (art. 110 c.p.) perché il tacito assenso rafforza il proposito criminoso.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno valutate con il metodo tripartito (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) e possono reciprocamente corroborarsi se presentano convergenza, specificità, indipendenza e autonomia genetica.
- La chiamata de relato richiede un controllo più rigoroso; tuttavia, dichiarazioni acquisite dall'interno dell'organizzazione possono avere pieno valore probatorio se supportate da riscontri.
- L'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p. non è applicabile quando al reato hanno concorso più di cinque persone (art. 112 c.p.); eventuali errori di applicazione non possono essere sanati in sede di ricorso della parte che non ha impugnato quel punto.
- Chi partecipa all'ideazione e alla preparazione di un delitto commesso con armi può essere ritenuto responsabile per il porto/detenzione anche senza partecipazione materiale all'esecuzione.
- La valutazione della sussistenza di circostanze attenuanti personali (art. 62-bis c.p.) è discrezionale e può basarsi anche su un elemento prevalente (es. gravi precedenti), per cui la sola dichiarazione di aver cambiato vita può non essere sufficiente.
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