Cassazione Penale, Sentenza n. 9279/2024 del 04/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento come presofferto della detenzione dal 8 maggio 2012 al 6 marzo 2014, deducendone la fungibilità ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; sosteneva che la detenzione è anteriore al reato giudicato a Trieste (commesso nel 2010) e che non sussiste continuità con i fatti giudicati a Napoli (dal 2014), per cui il giudice avrebbe dovuto scomporre la pena cumulata/di continuazione e attribuire la quota di presofferto al relativo frammento di continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse già proceduto come richiesto dal ricorrente: ha scomposto la pena in relazione alle condanne messe in continuazione, ha isolato la frazione di pena imputabile al reato giudicato a Trieste (aumento per continuazione quantificato in 1 anno) e ha detratto i periodi di detenzione già computati (18/9/2010-26/7/2011 e 14/4/2012-24/5/2012), risultando così la pena relativa a Trieste già integralmente espiata. Quanto alla condanna della Corte d'appello di Napoli, il riconoscimento del presofferto è ostato dal fatto che i reati sono stati commessi dopo il periodo di detenzione richiesto. Per questi motivi il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
La norma che regola la computabilità della detenzione preventiva come presofferto e la sua fungibilità: è stata richiamata per sostenere la richiesta di imputazione della detenzione ad una delle sentenze, ma la Corte ha osservato che la detrazione poteva essere applicata solo nei limiti della frazione di pena ancora effettivamente da espiare e che, per la sentenza di Trieste, quella frazione era già stata integralmente esaurita.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda processuale; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
Norme sostanziali sui reati di cui il ricorrente è stato condannato (traffico e detenzione illeciti di stupefacenti e relative aggravanti): rilevanti per identificare le condanne confluite nel cumulo/continuazione e per determinare le pene complessive.
Massime di principio
- La detrazione della detenzione preventiva (presofferto) deve essere attribuita solo alla frazione di pena effettivamente riferibile alla singola condanna: se quella frazione è già integralmente espiata non può essere ulteriormente detratta.
- Il principio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. non consente automaticamente di imputare qualsiasi periodo di detenzione a qualsiasi condanna: occorre verificare temporalmente la corrispondenza tra periodo detentivo e reato cui si vuole imputarlo e la residua pena da espiare.
- Quando le condanne sono poste in continuazione il giudice dell'esecuzione deve scomporre la pena complessiva e isolare la quota relativa a ciascuna sentenza per valutare l'eventuale computabilità del presofferto.
- Non è riconoscibile come presofferto il periodo di detenzione rispetto a reati commessi in epoca successiva alla detenzione stessa.
- I ricorsi che ripropongono argomentazioni già affrontate e valutate dal giudice dell'esecuzione, senza elementi nuovi, sono esposti al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e a sanzioni processuali.
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